Cassazione: è legittimo il licenziamento della lavoratrice che omette di inviare la richiesta di astensione facoltativa al proprio datore e all’INPS
La lavoratrice che intende usufruire del congedo facoltativo di maternità è onerata dal dare preventiva comunicazione sia al datore di lavoro che all’Inps. E' quanto ha deciso la Cassazione con la sentenza 2 ottobre 2012, n. 16746, con la
Cassazione: alla lavoratrice in maternità spetta la contribuzione figurativa anche se disoccupata
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 20/10/10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 22611/2007 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente - Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere - Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere - Dott.