Cassazione: le ragioni “economiche” devono già sussistere al momento del licenziamento
Con la sentenza 12 luglio 2012, n. 11775 la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della legittimità del licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, il giustificato motivo oggettivo deve essere valutato sulla base
Cassazione: se l’impresa licenzia per riduzione di personale non può più assumere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere - Dott. STILE Paolo -