Per licenziare un RSU non serve il nulla osta
Nell’ambito di un procedimento ex art. 28 Stat. Lav., con decreto del 12.04.2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha escluso il carattere antisindacale del licenziamento intimato ad un componente della RSU senza il nulla osta dell’organizzazione
Facciamo il punto sulla vicenda GKN
Il Tribunale di Firenze ha sospeso i licenziamenti dei dipendenti della GKN perché la chiusura dello stabilimento toscano non ha rispettato la procedura di consultazione sindacale prevista da leggi e contratti collettivi
Antisindacale non autorizzare assemblea convocata da un singolo membro della RSU
Con Sentenza n. 2862 del 6 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il diritto di indire l’assemblea sindacale non spetta solo alla Rappresentanza Sindacale unitaria (RSU) considerata collegialmente, ma
Sull’illegittimità del trasferimento di un gruppo di lavoratori appartenenti alla medesima organizzazione sindacale
Con Sentenza n. 1 del 2 gennaio 2010, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ha affermato che il trasferimento collettivo di un gruppo di lavoratori appartenenti alla medesima organizzazione sindacale costituisce condotta antisindacale, pur in
Trasferimento d’azienda: il cessionario non è obbligato ad applicare i trattamenti previsti dai rinnovi contrattuali
Con Ordinanza n. 22626 del 10 settembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che in caso di trasferimento di azienda, l'obbligo per il cessionario di applicare i trattamenti economici e normativi stabiliti
La tutela contro i comportamenti antisindacali: un confronto Italia-Brasile
Nella sezione "Contributi" pubblichiamo volentieri un saggio di Raquel Betty de Castro Pimenta, una giovane ricercatrice brasiliana, che mette a confronto le tutele apprestate contro le condotte antisindacali in Italia e in Brasile. Il testo rappresenta una rielaborazione della
Conservatorio Venezia: dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale
Secondo quanto si legge nella parte motiva della citata decisione «risultano violati sia l’obbligo di preventiva informazione e di negoziazione sui compensi per l’attività didattica nonché sui criteri di utilizzazione del fondo d’istituto che l’obbligo