Cassazione: è legittimo il licenziamento della lavoratrice che omette di inviare la richiesta di astensione facoltativa al proprio datore e all’INPS
La lavoratrice che intende usufruire del congedo facoltativo di maternità è onerata dal dare preventiva comunicazione sia al datore di lavoro che all’Inps. E' quanto ha deciso la Cassazione con la sentenza 2 ottobre 2012, n. 16746, con la
Cassazione: sui requisiti della comunicazione preventiva in caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale
In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all'art. 4,