Sugli obblighi di comunicazione per i lavoratori a chiamata nello spettacolo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL, per brevità), con Lettera circolare n. 1311 del 12 febbraio 2020 ha fornito dei chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, relativo alla chiamata del lavoratore intermittente prima dell’inizio della prestazione, con particolare riguardo al settore dello Spettacolo.
Il lavoro intermittente o a chiamata o, ancora, utilizzando la dicitura anglosassone ‘job on call’, ha ad oggetto un contratto mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro ‘su chiamata’.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla competente Direzione territoriale del lavoro, pena una ingente sanzione amministrativa per ciascun lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione.
Con particolare riguardo al settore dello spettacolo, le imprese che intendono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo devono munirsi del certificato di agibilità rilasciato dall’INPS e subordinato all’adempimento, da parte del datore, degli obblighi posti dalla legge a carico di quest’ultimo.
A far data dal 1 gennaio 2018 l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità sussiste esclusivamente per i lavoratori autonomi e non anche per quelli subordinati, categoria che ricomprende il lavoro intermittente.
Ne deriva che il suddetto obbligo in capo al datore di lavoro, di cui all’art. 15 del citato D.Lgs., consistente nella comunicazione della chiamata del lavoratore intermittente prima dell’inizio della prestazione non possa essere più assolto, nel settore dello spettacolo, tramite la richiesta del certificato di agibilità.
Come chiarito nella circolare dell’INL, tale dichiarazione andrà effettuata con le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente, che si compone di due sezioni: la prima, intitolata “Datore di lavoro”, dedicata ai dati relativi al datore di lavoro e la seconda, intitolata “Elenco lavoratori – prestazioni lavorative”, relativa alle informazioni inerenti ai lavoratori interessati dalla comunicazione.