Il rifiuto del vaccino anti Covid-19 non esclude la copertura INAIL
Con circolare dell’1/03/2021, l’INAIL si è occupata del tema relativo all’operatività della tutela per infortunio sul lavoro nel caso di contagio da Covid-19 in presenza di rifiuto del vaccino da parte del personale infermieristico.
L’Istituto Nazionale dichiara operativa la tutela assicurativa sulla base di un’approfondita analisi delle seguenti tematiche.
a) Obbligatorietà della vaccinazione.
Si esclude la necessaria adesione da parte del lavoratore alla vaccinazione, vigendo in materia di trattamenti sanitari una riserva di legge assoluta prevista dall’articolo 32 della Costituzione, in virtù del quale «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»; sul tema alcuna norma di legge rende attualmente obbligatoria la vaccinazione, pertanto il rifiuto di vaccinarsi è configurabile come esercizio della libertà di scelta dell’individuo.
b) Copertura INAIL per malattia/infortunio contratta/o dal personale infermieristico a seguito di contagio da Covid-19, ogni qualvolta questo poteva evitarsi mediante vaccinazione, invece rifiutata dal lavoratore. Viene evidenziato il carattere obbligatorio e pubblico della relativa assicurazione, la quale opera al ricorrere dei presupposti direttamente stabiliti dalla legge. In particolare, «l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni». L’indennizzo è invece escluso nel solo caso di comportamento doloso del lavoratore che abbia simulato un infortunio o abbia con coscienza e volontà aggravato le conseguenze di esso. Di conseguenza, la tutela è ammessa nel caso di mera colpa del lavoratore «tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (…). La colpa dell’assicurato costituisce infatti una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo)». Tuttavia Il comportamento colposo del lavoratore può «ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti».
c) Applicabilità del concetto di “rischio elettivo” elaborato dalla giurisprudenza quale limite interno alla nozione di rischio assicurato e diretto ad escludere la relativa tutela. Nel caso del lavoratore che abbia rifiutato la vaccinazione l’INAIL esclude la configurabilità del rischio elettivo che ha invece ad oggetto un atto volontario del tutto estraneo alle finalità produttive e diretto a soddisfare interessi meramente personali e assolutamente avulsi dallo svolgimento dell’attività lavorativa e, cioè, allorquando «per libera scelta il lavoratore si ponga in una situazione di fatto che l’ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente l’attività lavorativa». Viceversa, «il rifiuto di vaccinarsi non può configurarsi come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l’ambiente, le macchine, le persone, compreso il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione».
Testo completo: Circolare INAIL del 1/03/2021