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Pubblico impiego: sul trattamento economico dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori

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Pubblico impiego: sul trattamento economico dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori

Con Ordinanza n. 10990 del 9 giugno 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha chiarito che nel pubblico impiego il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento, non è condizionato alla legittimità o all’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico.

IL FATTO- La Corte d’appello accoglieva, per quanto di ragione, l’appello di un lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di prime cure e, in parziale riforma di tale sentenza, condannava la ASL a corrispondere al dipendente una somma per differenze retributive tra il trattamento percepito e quanto spettante per le mansioni superiori svolte nel periodo di riferimento, da maggiorare di interessi dalla maturazione al saldo.

Il datore soccombente adiva la Suprema Corte di Cassazione, lamentando che il conteggio con cui era stato quantificato il credito era stato erroneamente effettuato in applicazione dell’art. 28 del CCNL di riferimento, che si riferisce all’ipotesi di adibizione legittima a mansioni superiori, e che ricorre in caso di vacanza del posto e di ordine di servizio datoriale, mentre nella presente vicenda il lavoratore aveva svolto le mansioni superiori in via di fatto e quindi andava remunerato con la paga base prevista le mansioni svolte.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- La Suprema Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha chiarito quanto segue:

  • in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.” (…);
  • il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (…)”.

Sulla scorta di tali principi, ritenendo ininfluente la censura dell’ASL relativa all’erronea applicazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 28 del CCNL del Comparto Sanità 1998-2001 – atteso che la Corte territoriale, al fine della determinazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente, aveva fatto riferimento al conteggio effettuato dal CTU nel quale l’art. 28 cit. era stato utilizzato esclusivamente come parametro di valutazione, pervenendosi ad un risultato che la Corte stessa aveva peraltro ritenuto inferiore a quello astrattamente spettante, tuttavia non richiesto dall’interessatola Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società datrice.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 10990 del 2020

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