Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Demansionamento e onere probatorio

  /  Giurisprudenza   /  Demansionamento e onere probatorio
demansionamento-lavoratore-cassazione-prova

Demansionamento e onere probatorio

Con l’ordinanza n. 48/2024, la Suprema Corte è ritornata sul profilo del riparto dell’onere della prova laddove il lavoratore reclami in giudizio di aver subito un demansionamento illegittimo. 

In particolare, la Sezione Lavoro ha sottolineato che se il lavoratore prospetta in giudizio di essere stato oggetto di demansionamento derivante da un inesatto adempimento dell’obbligo gravante ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. sul datore di lavoro, sarà quest’ultimo a dover provare il contrario. 

Pertanto, laddove il datore di lavoro non provi l’insussistenza in concreto del demansionamento o la giustificabilità dell’adibizione a mansioni inferiori come legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.), la domanda del lavoratore dovrà essere accolta.

Si tratta, invero, di un’ulteriore conferma dell’ormai consolidato orientamento tracciato dai Giudici di Piazza Cavour con precedenti, analoghe, statuizioni di principio (v. Cass, n. 4766/2006, Cass. n. 4211/2016, Cass. n. 1169/2018, Cass. n. 17365/2018 e Cass. n. 22488/2019). 

Per leggere la pronuncia in argomento nella sua interezza: Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 48-2024.

css.php