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Nullo il licenziamento disciplinare intimato senza ascoltare il lavoratore

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Nullo il licenziamento disciplinare intimato senza ascoltare il lavoratore

Con la recente ordinanza n. 2859/2024, la Corte di Cassazione ha emesso una nuova pronuncia sul delicato tema del licenziamento disciplinare dichiarando nullo un licenziamento comminato senza rispettare la procedura indicate dall’art. 53 del R.D. n. 148/1931 che – per i rapporti costituiti nell’ambito di ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione – regola le modalità di contestazione di addebito da parte del datore di lavoro prevedendo il diritto del lavoratore ad essere audito per fornire le proprie giustificazioni . 

Ed infatti, il datore di lavoro aveva omesso di convocare il lavoratore prima di licenziarlo così non permettendogli di difendersi. 

Tale condotta ha comportato la compromissione del diritto fondamentale di difesa del lavoratore viziando il procedimento e, dunque, anche il provvedimento sanzionatorio assunto a valle di esso.  

Sicché il licenziamento intimato risulta nullo essendo generato da una invalidità di protezione, vale a dire di una invalidità che deriva dalla violazione di una norma prevista dall’ordinamento a tutela di un interesse meritevole di protezione. 

Per leggere la decisione, clicca qui: Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 2859/2024

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