Indennità sostitutiva del preavviso e risarcimento da licenziamento illegittimo
Con l’ordinanza n. 3247/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che il riconoscimento di un risarcimento in caso di licenziamento illeggittimo non esclude il diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta.
Ed infatti, se si eccettua l’ipotesi del licenziamento per giusta causa (ovverosia per gravissima responsabilità disciplinare del dipendente), il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di rispettare il termine di preavviso previsto ove intenda recedere dal rapporto.
Pertanto, il lavoratore ha la facoltà di far valere contemporaneamente due differenti diritti che l’ordinamento prevede con finalità diverse (v. Cass. 19/11/2015 n. 23710 e Cass. 16/10/2006, n. 22127).
Il preavviso – e dunque dell’indennità sostitutiva da corrispondersi in caso di mancato rispetto del relativo termine – ha la funzione economica di attenuare le conseguenze del recesso in capo a chi lo subisce (v. Cass. 28/03/2011, n. 7033). Diversamente, il risarcimento previsto in caso di licenziamento illeggittimo è diretto a sanzionare una condotta illecita sul piano giuridico.
Per leggere l’ordinanza completa, clicca qui: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 3247-2024.