Corte costituzionale: le graduatorie devono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso
Con Sentenza n. 77 del 24 aprile 2020, la Consulta ha affermato che rientra “nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell’esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie, purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione“.
IL FATTO- La Regione Val d’Aosta dubitava della legittimità costituzionale “dell’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (…), nonché dell’art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135” con cui il legislatore aveva disciplinato “le modalità di accesso al lavoro pubblico, ivi compreso il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale” e individuato “i criteri per l’indizione delle procedure di reclutamento e del relativo espletamento, nonché dell’utilizzabilità delle graduatorie“, stabilendo, per queste ultime che “a “regime”, possono essere usate solo per coprire i posti messi a bando, laddove, per le più risalenti, l’assunzione degli idonei è subordinata alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale e a un esame-colloquio“.
LA DECISIONE DELLA CORTE- Preliminarmente, la Corte Costituzionale ha affermato che “(…) le norme statali impugnate, nel disciplinare dettagliatamente l’espletamento delle procedure concorsuali delle sole amministrazioni statali, non si applicano alla Regione ricorrente e, pertanto, non determinano alcuna invasione della sfera di competenza regionale. Non è in alcun modo preclusa l’applicazione della normativa regionale vigente, adottata nell’esercizio della competenza residuale propria della Regione autonoma“. Tanto basta, ad avviso della Consulta ad “escludere anche la violazione del principio di leale collaborazione, poiché le modalità semplificate adottate per le procedure concorsuali – demandate dalle norme statali impugnate a un decreto ministeriale – non si applicano alla Regione autonoma Valle d’Aosta“.
Premesso che non vi è dubbio che la disciplina delle graduatorie e l’accesso al lavoro pubblico regionale rientrano a pieno titolo nella competenza regionale residuale in materia di «organizzazione amministrativa», di cui è titolare la Regione autonoma Valle d’Aosta, la Corte ha precisato che:
- non trova accoglimento la questione di legittimità in ordine alla disposizione statale per cui le graduatorie riguardanti i concorsi banditi a far data dall’entrata in vigore della Legge n. 145/2018 devono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, in quanto tale previsione non “viola il principio di leale collaborazione impedendo alla Regione di procedere secondo propri criteri allo scorrimento delle graduatorie per fronteggiare proprie esigenze“;
- “lo scorrimento delle graduatorie, dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all’indizione di nuovi concorsi“;
- “rientra (…) nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell’esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie, purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione“
Sulla scorta di tanto, ritenendo che nella specie la legge statale impugnata non avesse violato la competenza regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., e ribadendo il principio per cui lo scorrimento non possa essere considerato una soluzione alternativa all’indizione di nuovi concorso, trattandosi di uno strumento eccezionale, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione.
Il testo completo della decisione: Corte Costituzionale, Sentenza n. 77 del 2020