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Videosorveglianza: se vi è sospetto di illeciti è legittima anche se si omette di informare i lavoratori

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Videosorveglianza: se vi è sospetto di illeciti è legittima anche se si omette di informare i lavoratori

Con la Decisione n. 355 del 17 ottobre 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha ritenuto che l’installazione di telecamere di videosorveglianza all’interno di un supermercato senza previa comunicazione della stessa alle cassiere per individuare i responsabili dei furti non contrasta con il dettato della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di privacy.

IL FATTO – Diverse cassiere di un noto supermercato spagnolo intentavano ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che la condotta tenuta dal proprio datore di lavoro – consistente nell’avere installato alcune telecamere nella zona delle casse senza darne comunicazione alle stesse, al fine di individuare i responsabili di una serie di furti che si verificavano da diversi mesi  – fosse contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, violando la loro privacy.

LA DECISIONE DELLA CORTE – In via preliminare, i Giudici di Strasburgo hanno valutato se la misura adottata dal datore, consistente nell’installazione delle misure di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, fosse del tutto sproporzionata e illegittima, anche sulla base ai principi affermati in materia di privacy dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in un caso in cui il datore aveva manomesso le caselle e-mail dei propri dipendenti.

La Corte ha infatti ribadito che in fattispecie di questo tipo è sempre necessario operare un ponderato bilanciamento degli interessi in gioco, che da un lato vedono il necessario rispetto della privacy dei lavoratori e dall’altro l’esigenza del datore di lavoro di assicurare il funzionamento dell’attività produttiva anche attraverso l’esercizio del proprio potere disciplinare.

 

Poiché nel caso di specie la mancata informazione delle cassiere in merito all’installazione delle telecamere si fondava sul sospetto, poi dimostrato, di gravi irregolarità, nonché sulle consistenti perdite economiche subite dal datore di lavoro, siffatte circostanze sono state ritenute dai Giudici di Strasburgo sufficienti  a giustificare una limitazione della privacy delle dipendenti.

Sulla scorta di tanto, il Collegio ha respinto il ricorso proposto dalle lavoratrici del supermercato, ritenendo che la condotta datoriale non avesse violato l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto giustificata dal sospetto di un’azione illecita concertata tra gli stessi dipendenti.

Il testo completo della decisione: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Decisione n. 355 del 2019

 

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