Tribunale Torino: risarcimento per morte sul lavoro va commisurato alla realtà economica del paese di residenza degli aventi diritto
Tribunale di Torino
Sezione IV Civile
Sentenza 20 luglio 2010, n. 4932
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice D.ssa Ombretta Maria SALVETTI, in funzione di Giudice unico:
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sezione IV Civile
Sentenza 20 luglio 2010, n. 4932
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice D.ssa Ombretta Maria SALVETTI, in funzione di Giudice unico:
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30704/2006 R.G.F.
avente per oggetto: domanda di risarcimento danni da morte del congiunto promossa da:
S. L., residente in Albania, in proprio e per conto dei signori S. S., S. N., S. K., tutti residenti in Albania, giusta procura 25.05.2005 del Notaio Atketa Deshalla di Valona, elettivamente domicilato in Torino, via S. Quintino n. 43, presso lo studio dell’Avv. Benedetto DE LAUSO che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE ATTRICE
PARTE ATTRICE
Contro
X. di R. R. & C. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente a Torino elettivamente domicil. in
Torino, c.so Siccardi 1 bis , presso lo studio dell’Avv. Agostino PACCHIANA PARRAVICINI che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA
Torino, c.so Siccardi 1 bis , presso lo studio dell’Avv. Agostino PACCHIANA PARRAVICINI che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA
Contro
FONDIARIA-SAI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente a Firenze, elettivamente domicil. in Torino, via Lamarmora n. 41, presso lo studio dell’Avv. Maurizio CURTI che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Precisa le conclusioni come da foglio separato allegato al verbale dell’udienza del 30.03.2010.
Foglio di precisazione delle conclusioni per parte attrice, sig. S. L.
Richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente proposte dalle controparti, la presente difesa rassegna le seguenti
conclusioni
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie:
nel merito, in via principale:
– accertata la colpa esclusiva del datare di lavoro, ditta X. di R. R. & C. s.a.s., nella causazione del sinistro mortale occorso in data 11.022002 al dipendente S. A.;
– condannare la ditta X. di R. R. & C. al pagamento, in favore del sig. S. L., in proprio e quale delegato dei signori S.S., N. S. e K. S., della somma di Euro 72.300,00, o altra veriore accertanda in corso di causa, per ciascun genitore del defunto ed Euro 16.500,00, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, per ciascuno dei due fratelli superstiti, a titolo di danno morale patito da ciascuno di essi per la perdita del loro congiunto; e così per un totale di Euro 177,600,00 oltre interessi dalla data del sinistro al risarcimento del danno nonché rivalutazione monetaria.
– In ogni caso, con il favore delle spese, onorari di giudizio, iva, cpa e rimborso forfetario 12.50% ex lege.
Per parte convenuta
In via preliminare:
dichiararsi l’incompetenza del Tribunale di funzione di Giudice del Lavoro adito a favore del Tribunale Civile Ordinario di Torino (luogo ove ha sede la convenuta) ex art. 19 c.p.c.;
in subordine , disporsi il necessario mutamento del rito ai sensi della normativa prevista dall’art. 427 c.p.c..
In via preliminare istruttoria:
autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della FONDIARIA-SAI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, piazza della Libertà 6.
Nel merito:
previa occorrendo ammissione degli infradedotti capi di prova per interpello e testi, anche in materia contraria;
assolversi parte convenuta da ogni domanda avversaria.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di condanna della convenuta al risarcimento anche parziale dei danni subiti dalla ricorrente, dichiararsi tenuta e condannarsi FONDIARIA – SAI s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a garantire la convenuta manlevandola da ogni richiesta avanzata dal ricorrente . Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Ammettersi i capi di prova per interpello e testi dedotti nella memoria costitutiva 3.11.2005 con il teste ivi indicato.
Per FONDIARIA SAI:
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni,
assolvere Fondiaria- Sai da ogni avversaria domanda,
con il favore delle spese di lite (comprensive di maggiorazione ex art. 14 TF, C PA ed IVA).
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, in data 13.05.3005 il sig. S. L. in qualità di prossimo congiunto ed eredi del fu S. A., in proprio ed in rappresentanza degli altri congiunti indicati, ha convenuto in giudizio la ditta X. di R. R. & C. s.a.s., chiedendo l’accertamento della responsabilità di tale impresa per l’infortunio mortale occorso in data 11.02.2002 al sig. A. S., figlio e fratello degli attori,
mentre stava svolgendo le sue mansioni di “operaio pontatore” alle dipendenze dell’impresa convenuta presso un cantiere navale del Porto di Bilbao.
La parte attrice sostiene che l’operaio sia precipitato dai ponteggio in costruzione a cui stava lavorando a causa della mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure di sicurezza adeguate e che a seguito del sinistro le Autorità Giudiziarie spagnole abbiano aperto un procedimento per “fatto di morte per imprudenza” poi archiviato per mancanza di querela dei prossimi congiunti. Esperito invano il tentativo di conciliazione presso i competenti uffici sindacali , parte attrice ha chiesto pertanto la condanna della convenuta , per violazione dell’alt 2087 c.c., al risarcimento dei danni morali patiti jure proprio per la perdita del congiunto nonché del danno biologico jure hereditatis del defunto.
Allega altresì la parte attrice che il danno patito per la privazione del bene-famiglia vada ritenuto “in re ipsa” e che pertanto non necessiti di prova e quantifica la domanda risarcitoria in € 72.300 per ciascuno dei genitori del defunto ed in € 16.500 per ciascuno dei due fratelli superstiti, sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Torino all’epoca del fatto, per complessivi € 177.600.
La parte convenuta si è costituita eccependo l’incompetenza funzionale del Tribunale del Lavoro in ordine alla domanda formulata “jure proprio” dagli attori, invocando in subordine il mutamento del rito , contestando nel merito ogni propria responsabilità in ordine al sinistro, anche in relazione alla genericità delle allegazioni degli attori circa le modalità del sinistro, nonché invocando l’applicazione della legge sostanziale spagnola ai sensi dell’art. 62 della legge 218/95.
Parte convenuta ha pertanto chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, ha chiesto ed è stata autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice FONDIARIA SAI in forza della polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 90067238111.
Regolarmente evocata in giudizio, la FONDIARIA SAI s.p.a. ha eccepito la mancata copertura della polizza assicurativa in ragione del luogo del sinistro, in subordine la violazione delle clausole contrattuali relative al numero di dipendenti posti in copertura, nonché l’insussistenza della condizione di reciprocità con riferimento all’Albania, nazione di provenienza della famiglia S. e, infine, l’eventuale necessità di riequilibrare l’eventuale risarcimento con il reale potere di acquisto del denaro in Albania.
Il Giudice del Lavoro D.ssa Lanza in data 29.09.2006 ha pronunciato sentenza di rigetto della domanda proposta jure hereditatis in considerazione della mancata allegazione e prova della sopravvivenza del lavoratore infortunato per un lasso di tempo sufficiente ed apprezzabile per consentire la liquidazione di un risarcimento per il danno c.c. catastrofico , con successiva ordinanza ex art. 427 c.p.c. di conversione del rito e trasmissione al Tribunale Ordinario di Torino per la residua domanda proposta dagli attori jure proprio.
Sono stati necessari alcuni rinvii al fine di acquisire la normativa estera ritenuta rilevante ed è stata effettuata istruttoria orale.
1) RITO:
Preliminarmente si rileva che , rigettata la domanda formulata ex art. 2087 c.c. dagli attori in qualità di eredi del lavoratore subordinato defunto, sono venute meno le ragioni di connessione con la causa procedente con il rito del lavoro. Per costante giurisprudenza la domanda di risarcimento danni formulata in via autonoma dai congiunti del lavoratore defunto per il ristoro del proprio personale danno da lutto appartiene alla cognizione del Giudice ordinario competente per territorio , ovvero, in questo caso, del Tribunale di Torino , luogo ove ha sede legale la società X. e va trattata col rito civile ordinario.
Una volta convertito il rito ex art. 427 c.p.c. sono venute meno le preclusioni istruttorie previste dall’art. 415 c.p.c. e dunque correttamente ii GI ha assegnato a tutte le parti i termini ex art. 183 c.p.c. per le deduzioni di merito ed istruttorie, nonché per le ulteriori produzioni.
L’eccezione sul punto formulata da parte convenuta viene pertanto disattesa. 2) AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA E CONDIZIONE DI RECIPROCITA’.
In ordine all’eccezione della terza chiamata (a cui ha aderito la convenuta) circa la necessità che la parte attrice provi, quale condizione di ammissibilità della domanda, la sussistenza della condizione di reciprocità per le voci di danno non patrimoniale, si osserva quanto segue:
l’art. 16 delle preleggi al codice civile che prevede che lo straniero sia ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali , va integrato con la normativa ad oggi vigente in materia di immigrazione, e precisamente con il contenuto dell’art. 2 del T.U. 25.7.1998 n. 286, così come modificato dalla legge 189/2002 (c.d. legge BOSSI-FINI) , secondo cui allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana (comma 1) e “Io straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia ed il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente T. U. o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione” (comma 2);
il comma 5 dello stesso art. 1 aggiunge: ” Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la P.R. e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge” , cosicché non pare dubitabile che, mentre a qualunque straniero competa comunque la tutela giurisdizionale dei diritti assoluti e dunque anche il diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno biologico , ovvero della violazione al proprio diritto alla salute, bene riconosciuto e garantito costituzionalmente (art. 2043 c.c.), solamente lo straniero regolarmente soggiornante in Italia possa godere tout court anche dei “diritti civili” e che, qualora la legge o le convenzioni internazionali lo richiedano , si debba pure accertare la sussistenza della condizione di reciprocità, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione;
l’art. 1 del d.p.r. 31.08.1999 n. 3294 , ovvero il regolamento di attuazione, richiamato dall’art. 1, si riferisce, in realtà, a pubblici ufficiali diversi dal Giudice e si limita a rinviare a sua volta al testo unico quanto ai casi in cui si richiede il suddetto accertamento.
Il secondo comma recita invece: “l’accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ”
Nel caso de quo è pacifico che gli attori, prossimi congiunti del defunto S. A. risiedano stabilmente in Albania e dunque non possano essere parificati , sic et simpliciter, ai cittadini italiani. Parte attrice, sulla quale incombe ogni onere probatorio volto a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti per la titolarità della pretesa risarcitoria azionta, non ha poi nemmeno allegato che costoro disponessero di una carta di soggiorno per l’Italia.
Pare invece presumibile che il defunto A. S. , in quanto regolarmente assunto presso la X. fruisse quantomeno del permesso di soggiorno in Italia.
Risulta comunque necessario effettuare l’accertamento circa la sussistenza della condizione di reciprocità in Albania, accertamento che va fatto d’ufficio dal Giudice ai sensi dell’art.14 della legge 31.5.1995 n. 218;
Dopo vani interpelli a norma dell’art. 14 della legge 218/95 al Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo prima, Dipartimento Affari Giustizia poi (cfr. ordinanze de GI 26.11.2007, 8.4.2008, 15.7.2008, 01.12.2008), a cui è seguita, ahimè, la trasmissione da Roma, per evidente errore del Ministero (SIC) di normativa relativa alla Romania, e non all’Albania, pervenuta in data 21.09.2009, il GI, attivatosi tramite l’Università di Torino, grazie alla collaborazione di illustri docenti ha reperito un estratto del codice civile della Repubblica di Albania (artt. 625 e da 640 a 645 ) sulla responsabilità per il danno patrimoniale ( legge n. 7850 dek 29.7.94 Rep. Albania) e copia di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione albanese del 14.09.2007 relativa ad un sinistro stradale mortale avvenuto in Albania, in cui la Suprema Corte locale fornisce un’interpretazione uniforme degli articoli di legge riguardanti il risarcimento del danno non patrimoniale.
E’ stata quindi disposta, con l’accordo delle parti, la traduzione in lingua italiana della normativa e della sentenza, tramite la nomina di una studentessa della Facoltà di Giurisprudenza di Torino, di origine albanese .
Si evince dalla menzionata sentenza che in epoca antecedente all’introduzione del presente giudizio, gli artt. 624 , 640 e segg. del codice civile albanese sono stati interpretati nel senso del riconoscimento nei confronti dei prossimi congiunti , eredi o conviventi di danneggiati primari lesionati nel loro diritto alla salute o defunti, dei danni non patrimoniali personalmente dipendenti dalla privazione del valore della famiglia, in quanto “il danno morale subito dai parenti stessi viene considerato effetto conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito” e si tratta di diritto che spetta “individualmente, jus proprius, ad ognuno dei familiari del defunto che ha perso la vita a causa del fatto illecito, se si accerta il loro rispettivo legame parentale, sentimentale e quello della convivenza”. (cfr. pag. 16 traduzione).
Tale ultima specificazione viene erroneamente interpretata in modo restrittivo dalla difesa di parte convenuta nel senso che il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni morali dipenda congiuntamente dai requisiti del legame parentale o sentimentale e di
quello della convivenza, laddove la lettura completa dell’intera sentenza consente di comprendere come invece, al di là di quale possibile imprecisione della traduzione in lingua italiana, la Corte albanese riconosce a ciascuno dei parenti stretti, ai coniugi, nonché ai conviventi quand’anche non congiunti o coniugi, il diritto al ristoro del paterna morale jure proprio da lutto, conformemente al diritto interno italiano, a seguito dell’intepretazione dell’art. 2059 c.c. offerta dalla giurisprudenza attuale.
Dal dispositivo della sentenza albanese emerge altresì chiaramente la portata nomofilattica della pronuncia per l’ordinamento interno albanese laddove prevede che la sentenza depositata abbia portata “uniformante per la pratica giudiziale” ed in nessun passo della motivazione il riconoscimento dei diritti risarcitori per i danni patrimoniali o non patrimoniali viene subordinato alla condizione di cittadino albanese dei danneggiati.
Si ritiene pertanto soddisfatto il requisito della sussistenza della condizione di reciprocità.
3) LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA:
Parte attrice ha documentato tramite la produzione del certificato di stato di famiglia del defunto S. A. (in lingua albanese, ma non contestato¬cfr. doc. 5 p.a. ), la qualifica di padre, madre e fratelli dei quattro ricorrenti, con conseguente piena legittimazione, jure proprio, ad agire in ordine al ristoro del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, così come riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione italiana del 11.11.2008.
Pacifica è altresì la legittimazione passiva di X. s.a.s. quale impresa alle cui dipendenze lavoratore S. A. lavorava, regolarmente inquadrato quale lavoratore subordinato regolarmente assunto con l’autorizzazione del Ministero del Lavoro a far tempo dal 2001 (cfr. doc. 4). 4) LA RESPONSABILITA’ IN ORDINE AL SINISTRO:
Gli attori che, in quanto prossimi congiunti titolari di una pretesa risarcitoria autonoma non dipendente direttamente dal rapporto di lavoro del defunto, agiscono qui a titolo extracontrattuale ex art. 2043-2058 c.c., in assolvimento al loro onere probatorio, hanno provato che il defunto A. S. è precipitato da un’impalcatura a cui stava lavorando, alle dipendenze dell’impresa X. presso il Cantiere Navale di Bilbao in Spagna, in orario di lavoro, nell’esercizio delle sue mansioni ed a causa del mancato assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione discendenti dall’art. 2087 c.c. nei confronti dei lavoratori e validi anche in relazione al sinistro de quo, trattandosi di un dipendente assunto da un’impresa italiana, sebbene destinato temporaneamente ad un cantiere estero, ed in considerazione del noto principio internazionale dell’applicazione necessaria della normativa italiana volta alla protezione dei lavoratori subordinati.
L’art. 17 della legge 218/95 prevede infatti la prevalenza sulle disposizioni del diritto internazionale privato delle leggi italiane che, per il loro oggetto ed il loro scopo, debbano essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. Fra queste la dottrina e giurisprudenza uniforme individua, appunto la normativa antinfortunistica a tutela dei lavoratori, con conseguente deroga all’art. 62 della legge 218/95 che, in tema di responsabilità per fatto illecito prevede l’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato l’evento ovvero, su richiesta del danneggiato, della legge in cui si è verificato il fatto materiale che ha causato il danno.
In ogni caso, peraltro , sia il codice civile spagnolo libro IV, prodotto da parte attrice (cfr. artt. 1902 -1903 con relativa traduzione) sia gli articoli del codice albanese già esaminati, consentono di ritenere che in ambedue i Paesi coinvolti nella presente vicenda (Spagna quale luogo del sinistro, Albania quale luogo eventuale dell’evento qualora lo si intenda come la ripercussione negativa della morte del lavoratore per i parenti) vige una disciplina dell’illecito aquiliano simile alla nostra e dipendente dalla colpa o dal dolo.
I requisiti della colpa andranno poi valutati, appunto, secondo la normativa antinfortunistica italiana, di applicazione necessaria.
Nel merito i testi escussi, C. U. (operaio collega del S.) e S. V. (ex dipendente X.) hanno confermato che il S., alle dipendenze di X. s.a.s. lavorava presso il cantiere di Bilbao in quanto collaborava alla costruzione di un impalcato in ferro all’interno di una nave in costruzione.
Più precisamente la ditta X. aveva assunto in subappalto per conto della Ponteggi Dalmine s.p.a. l’incarico di montare una struttura in carpenteria all’interno della nave metaniera in costruzione presso il Cantiere di Bilbao- Sestao (cfr. doc. 1 p.c.) ed il S. si trovava insieme al C. a prua sull’impalcato orizzontale, non ancora ultimato in quanto mancavano alcune pedane che erano ricoperte con planciti in legno , in prossimità di una scala, e di alcuni buchi sparsi sulla superficie. ll teste C. ha spiegato che tali buchi erano presenti in quanto il materiale fornito agli operai per il ripiano di lavoro non era stato sufficiente a ricoprire tutta la superficie e che in particolare mancavano alcune pedane di forma angolata speciale, non ancora arrivate, cosicché residuavano quattro o cinque buchi coperti provvisoriamente coperti da assi di legno compensato dello spessore di 2 cm e che in uno di tali buchi il povero S. è precipitato durante l’orario di lavoro ed in assenza del capocantiere.
Il sinistro si è verificato, secondo il teste, perché il S. “ha sollevato la copertura provvisoria di uno di quei buchi in quanto erano finalmente arrivate le pedane giuste e dovevamo posizionarle. Il S. sollevò la copertura tenendola sollevata davanti all’addome, ha camminato in avanti, non potendo così avere la visuale sul buco sottostante e vi è precipitato dentro. Sotto c’era un dislivello di circa 30 metri. L’infortunio avvenne durante l’orario di lavoro, mancavano ancora 20-30 minuti prima della pausa pranzo” (cfr. teste C.).
Dalle modalità del sinistro come descritte dal teste emergono in tutta la loro gravità numerose imprudenze e negligenze imputabili al datore di lavoro del defunto, ovvero la dotazione insufficiente o irregolare del materiale per il montaggio dell’impalcato sul quale gli operai transitavano, la mancata dotazione di mezzi di protezione volti ad impedire la caduta degli operai in questi buchi residuati ad elevata altezza nella fase di sostituzione delle coperture provvisorie che li coprivano con i pezzi giusti , essendo all’uopo del tutto insufficienti ed irrilevanti il parapetto interno e le pareti dello scafo della nave, visto che i buchi erano sull’impalcato orizzontale, la mancata prescrizione di cautele specifiche per la sostituzione delle coperture, l’assenza, seppur momentanea del capocantiere che potesse impedire la commissione di imprudenze da parte degli operai.
E certamente di un’imprudenza anche da parte di A. S. si deve parlare, dal momento che il teste lo ha definito come un operaio “esperto” (sebbene in realtà risulti essere stato
assunto solamente in data 18.12.2001 (cfr. doc. 4 p.a.) e il sinistro sia avvenuto in data 11.02.2002 e dunque solamente due mesi dopo l’assunzione), in mancanza di prova da parte della convenuta di avergli impartito adeguate formazione ed istruzione prima del suo effettivo impiego in mansioni pericolose.
Tutto ciò considerato si ritiene che sussista un concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’infortunio, da contenersi nella misura del 20%.
Non osta alla valutazione della responsabilità colposa ex art. 2043-2087 c.c. di X. la circostanza che l’Autorità Giudiziaria spagnola abbia archiviato il procedimento spagnolo per omicidio colposo apertosi a seguito del sinistro, dal momento che dagli atti del giudizio appare chiaro che l’archiviazione sia dipesa dal mancato soddisfacimento ad una condizione di procedibilità prevista dalla legge processuale spagnola, irrilevante per il nostro ordinamento.
L’impresa X. deve pertanto risarcire ai familiari del defunto, per colpa accertata in concreto, e dunque in dipendenza di un illecito civile corrispondente ad un reato colposo, i danni non patrimoniali da perdita del congiunto nella misura dell’80 % a norma degli artt. 1227, 2043, 2059 e 2087 c.c..
5) LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI:
La parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle per la liquidazione del DNP in uso a questo Tribunale al momento del sinistro, come si desume dai valori, quantificando la pretesa risarcitoria in € 72.300 o altra veriore accertanda in corso di causa per ciascun genitore ed in € 16.500 o altra veriore accertanda per ciascun fratello, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e gli interessi legali.
La terza chiamata FONDIARIA-SAI oppone la necessità di equilibrare il risarcimento al reale valore del denaro nell’economia del Paese ove risiedono i danneggiati, alla stregua di quanto rilevato dalla nostra Corte di Cassazione, con la sentenza 1637/00, ai sensi della quale ” Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato, se l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell’area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l’entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle. La sentenza non è dunque censurabile in punto di rilievo conferito alla realtà socio-economica dell’area in cui vive il danneggiato come ad uno degli elementi di fatto di cui tenere conto nella determinazione quantitativa dell’obbligazione risarcitoria del responsabile, da effettuarsi, attesa la sua funzione non sanzionatoria, ma riparatoria (fr. Cass. n. 491199) con riguardo (alle sofferenze ed) alla posizione del danneggiato.”
La parte attrice non ha contestato tali allegazioni né ha preso posizione alcuna in fatto o in diritto sulla questione.
Si ritiene quindi, in conformità al citato orientamento giurisprudenziale ed a precedenti giurisprudenziali di questa stessa Sezione (cfr. Sentenza IV Sez. civile GU dr Carbone) 12.11.2004-15.11.2004 cortesemente messa a disposizione in versione integrale dalla terza chiamata, di aderire a tale opinione, in considerazione della effettiva necessità di adattare il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa , al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma verrà spesa, ovvero l’Albania.
L’esigenza di riconoscere a tutti i danneggiati un risarcimento uguale non può infatti ritenersi soddisfatta dalla mera attribuzione di un uguale valore monetario che sia indipendente dal contesto economico in cui vive il singolo danneggiato, perché in tal modo si creerebbe un ingiustificato arricchimento in capo a coloro che vivano in Stati ad economia depressa con prezzi medi del costo della vita inferiori a quelli dell’Italia o di altri Paesi, come é notoriamente per l’Albania.
Come argomentato nella sentenza di merito citata, occorre pertanto individuare il potere d’acquisto della valuta in cui viene effettuata la liquidazione dei due Paesi interessati, parendo all’uopo utile il criterio suggerito da FONDIARIA-SAI e non contestato dalle altre parti che si avvale del parametro legale costituito dai coefficienti di conversione previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro del 12.05.2003 (anch’esso cortesemente prodotto in copia dalla difesa di FONDIARIA-SAI) per la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascuno Stato, a quello di cui all’art. 38 della legge 448/2001 in funzione dei computo del trattamento pensionistico che in ciascuno Stato estero consente un potere d’acquisto pari a quello proprio della pensione sociale conseguita e spesa in Italia.
Tale coefficiente viene determinato nel DL cit. per l’Albania in 0,3983, che pare dunque , anche in ragione dell’epoca del sinistro, il parametro di riduzione da applicare al risarcimento erogato ai prossimi congiunti del defunto, attualmente residenti in Albania.
Occorre naturalmente quantificare previamente il “quantum” liquidabile secondo i parametri attualmente in uso presso questa Sezione per la liquidazione del DNP, che non sono più le tabelle elaborate dal Tribunale di Torino ed aggiornate fino al 2008 , bensì le Tabelle elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano applicate a Torino dal maggio del 2009, ritenute più adeguate a ristorare il pregiudizio de quo, con la precisazione che i valori espressi in tali tabelle non sono fissi ma possono/debbono essere “aggiustati” verso l’alto o verso il basso a seconda della situazione concreta, delle allegazioni e prove fornite dagli interessati circa il legame di parentela, il legame affettivo concreto, la convivenza o altre circostanze utili a personalizzarne il ristoro, cosi come suggerito dalla SC nelle sentenze del Novembre del 2008 già menzionate.
In concreto risulta che il de cuius non vivesse con la propria famiglia di origine, ma si fosse stabilito all’estero e nulla è stato nemmeno allegato circa i reali rapporti affettivi con i genitori ed i fratelli attuali attori: si ritiene pertanto che, stante la lacuna probatoria, le somme richieste da parte attrice e mantenute in sede di precisazione conclusioni, pur se con riferimento a tabelle obsolete ed in parte restrittive (parte attrice ha fatto riferimento alle tabelle in uso nel 2002) , siano adeguate a ristorare il lutto dei congiunti superstiti, sulla base della presunzione di un normale legame affettivo esistente fra congiunti adulti e non conviventi, in allora:
Il danno accertato ammonterebbe pertanto € 72.300 per ciascun genitore ed € 16.500 per ciascuno fratello con riferimento a valori espressi all’epoca del sinistro .
In applicazione dell’art. 1227 c.c., essendo stato accertato il concorso di colpa del danneggiato, il danno accertato secondo parametri italiani ammonta, tuttavia, a favore degli attori ed a carico della parte convenuta all’80% di tali somme, pari ad € 57840 per ciascun genitore e ad € 13.200 per ciascun fratello.
Applicandosi il coefficiente 0,3983 come sopra accertato, risultano liquidabili danni non patrimoniali, a valori corrispondenti all’epoca del sinistro , pari ad e 5.257,56 per ciascun fratello e ad € 23.037,672 per ciascun genitore.
Compete altresì a favore degli attori , trattandosi di un debito di valore, la rivalutazione monetaria da effettuarsi, secondo l’insegnamento della SC via via anno per anno , con gli interessi legali da calcolarsi sul capitale via via rivalutato, secondo i parametri per la svalutazione dell’euro, trattandosi già del capitale esprimente il potere di acquisto degli attori.
Secondo tali calcoli, effettuati con il Programma Elettronico Re Mida, Rivalutazione ed Interessi Ed. Giuffrè 2009, sono ad oggi liquidabili, a carico della parte convenuta:
€ 7.446 per capitale rivalutazione ed interessi a favore di S. K. e S. L. ciascuno, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 32.628,24 per capitale, rivalutazione ed interessi a favore di S. S. e S. N. ciascuno, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
6) LA GARANZIA ASSICURATIVA:
X. s.a.s. ha evocato in giudizio la Fondiaria-Sai s.p.a. invocando la garanzia dipendente dalla polizza per la RC SAI ARTIGIANATO anche a favore dei prestatori di lavoro di cui ha prodotto un estratto sub doc. 2).
Il contratto risulta tuttavia efficace solamente con riferimento ai danni verificatisi nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, come espressamente indicato a pag. 26 dell’opuscolo riproducente le Condizioni Generali di Contratto, senza che risulti pattuita un’espressa estensione anche a Stati esteri.
A norma dell’art. 1372 il contratto ha valore vincolante fra le parti ed a norma dell’art. 1888 il contratto di assicurazione deve essere provato per scritto.
Non si tratta di una clausola c.d. “vessatoria” a norma dell’art. 1341 c.c., in quanto non costituisce una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore, bensì di una clausola delimitativa dell’oggetto della garanzia sotto il profilo dell’estensione territoriale, con l’evidente “ratio” di controllare il rischio a cui si espone l’impresa assicuratrice in relazione alle possibili differenti condizioni di lavoro attuate in Paesi diversi dall’Italia.
La S.C. afferma infatti che:
“allorquando venga domandato l’adempimento di un contratto, non è dato distinguere, quanto alla distribuzione, fra le parti, dell’onere della prova fra clausole generali e speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell’oggetto di esso, il quale se, contestato deve essere provato unicamente dall’attore che intenda giovarsi degli effetti relativi e conseguenti , trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del comma 1 dell’art. 2698 c.c.”
Ne consegue che in caso di contratto di assicurazione che attenga ad un rischio di carattere generale e contempli poi specifiche esclusioni (“All risks policy), è a carico dell’assicurato l’onere di provare che non ricorre un’ipotesi di esclusione contrattuale della garanzia assicurativa. Ciò premesso, non può, in relazione ad un contratto di assicurazione, qualificarsi come eccezione in senso proprio l’allegazione del convenuto per la quale la polizza non produca, nel caso di specie, i suoi effetti per l’essere il danno riconducibile ad una clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa, dal momento che tale difesa si sostanza in un’eccezione in senso improprio, la quale come tale non può ritenersi compresa nel capoverso dell’art. 2697 c.c., dal momento che si risolve nella contestazione della mancanza della prova, incombente sull’attore, del fatto costitutivo della domanda. Né può dirsi che, ponendosi a carico dell’attore l’onere di provare che non si è verificata un’ipotesi di esclusione contrattuale della garanzia, si finisca con il gravarlo di una prova negativa, impossibile o sommamente difficile a darsi: il fatto negativo, quando sia desumibile da uno specifico e positivo fatto contrario, deve essere provato attraverso la dimostrazione di quest’ultimo. (Così Cass. Civ. sez 111 12.2.1998 n. 1473).
Poiché è incontroverso che il cantiere a cui era stato adibito il lavoratore ed ove questi è deceduto fosse in Spagna e la convenuta non ha provato la pattuizione dell’estensione territoriale a tale Paese, la garanzia de qua non è efficace e la domanda di manleva di X. viene rigettata, con assorbimento della seconda questione assicurativa relativa al numero dei dipendenti posti in copertura.
7) LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza , dunque X. s.a.s viene condannata a rifondere le spese ad ambedue le altre parti del giudizio, con liquidazione effettuata in dispositivo, sulla base dell’attività svolta, del valore della lite all’esito della liquidazione e del tenore delle difese.
P.Q.M.
il Giudice, respinta ogni diversa istanza, accerta e dichiara la civile responsabilità della convenuta X. di R. R. & C. s.a.s. in ordine al decesso del lavoratore subordinato S. A. per cui è causa;
accerta e dichiara il concorso di colpa nel sinistro di S. A. in misura del 20% e, per l’effetto,
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta all’immediato pagamento a favore di parte attrice dell’80 % dei danni patiti in conseguenza del decesso del prossimo congiunto S. A. e così la condanna ai pagamento delle seguenti somme:
– € 32.628,24 per capitale , rivalutazione ed interessi a favore di ciascuno dei genitori del defunto S. Sofo e S. Nevrje;
– € 7.446, 28 per capitale, rivalutazione ed interessi per ciascuno dei fratelli S. L. e S. K.,
oltre, per ciascuno degli attori, degli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare le spese di causa sostenute da parte attrice e dalla terza chiamata , che liquida in € 2.000 per diritti, € 3.000 per onorari, € 625 per rimborso forfetario spese generali a favore di parte attrice ed in € 3.000 per diritti, € 8.000 per onorari, € 1375 per rimborso forfetario spese generali a favore di FONDIARIA-SAI s.p.a.
Cosi deciso in data 19.07.2010.
IL GIUDICE UNICO.
Sentenza redatta integralmente dal Giudice a mezzo di scritturazione elettronica e depositata ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. in data 20 LUG.
Sentenza pubblicata ai sensi dell’art. 133 c.p.c. in data 20 luglio 2010.
Per parte attrice
Precisa le conclusioni come da foglio separato allegato al verbale dell’udienza del 30.03.2010.
Foglio di precisazione delle conclusioni per parte attrice, sig. S. L.
Richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente proposte dalle controparti, la presente difesa rassegna le seguenti
conclusioni
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie:
nel merito, in via principale:
– accertata la colpa esclusiva del datare di lavoro, ditta X. di R. R. & C. s.a.s., nella causazione del sinistro mortale occorso in data 11.022002 al dipendente S. A.;
– condannare la ditta X. di R. R. & C. al pagamento, in favore del sig. S. L., in proprio e quale delegato dei signori S.S., N. S. e K. S., della somma di Euro 72.300,00, o altra veriore accertanda in corso di causa, per ciascun genitore del defunto ed Euro 16.500,00, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, per ciascuno dei due fratelli superstiti, a titolo di danno morale patito da ciascuno di essi per la perdita del loro congiunto; e così per un totale di Euro 177,600,00 oltre interessi dalla data del sinistro al risarcimento del danno nonché rivalutazione monetaria.
– In ogni caso, con il favore delle spese, onorari di giudizio, iva, cpa e rimborso forfetario 12.50% ex lege.
Per parte convenuta
In via preliminare:
dichiararsi l’incompetenza del Tribunale di funzione di Giudice del Lavoro adito a favore del Tribunale Civile Ordinario di Torino (luogo ove ha sede la convenuta) ex art. 19 c.p.c.;
in subordine , disporsi il necessario mutamento del rito ai sensi della normativa prevista dall’art. 427 c.p.c..
In via preliminare istruttoria:
autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della FONDIARIA-SAI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, piazza della Libertà 6.
Nel merito:
previa occorrendo ammissione degli infradedotti capi di prova per interpello e testi, anche in materia contraria;
assolversi parte convenuta da ogni domanda avversaria.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di condanna della convenuta al risarcimento anche parziale dei danni subiti dalla ricorrente, dichiararsi tenuta e condannarsi FONDIARIA – SAI s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a garantire la convenuta manlevandola da ogni richiesta avanzata dal ricorrente . Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Ammettersi i capi di prova per interpello e testi dedotti nella memoria costitutiva 3.11.2005 con il teste ivi indicato.
Per FONDIARIA SAI:
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni,
assolvere Fondiaria- Sai da ogni avversaria domanda,
con il favore delle spese di lite (comprensive di maggiorazione ex art. 14 TF, C PA ed IVA).
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, in data 13.05.3005 il sig. S. L. in qualità di prossimo congiunto ed eredi del fu S. A., in proprio ed in rappresentanza degli altri congiunti indicati, ha convenuto in giudizio la ditta X. di R. R. & C. s.a.s., chiedendo l’accertamento della responsabilità di tale impresa per l’infortunio mortale occorso in data 11.02.2002 al sig. A. S., figlio e fratello degli attori,
mentre stava svolgendo le sue mansioni di “operaio pontatore” alle dipendenze dell’impresa convenuta presso un cantiere navale del Porto di Bilbao.
La parte attrice sostiene che l’operaio sia precipitato dai ponteggio in costruzione a cui stava lavorando a causa della mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure di sicurezza adeguate e che a seguito del sinistro le Autorità Giudiziarie spagnole abbiano aperto un procedimento per “fatto di morte per imprudenza” poi archiviato per mancanza di querela dei prossimi congiunti. Esperito invano il tentativo di conciliazione presso i competenti uffici sindacali , parte attrice ha chiesto pertanto la condanna della convenuta , per violazione dell’alt 2087 c.c., al risarcimento dei danni morali patiti jure proprio per la perdita del congiunto nonché del danno biologico jure hereditatis del defunto.
Allega altresì la parte attrice che il danno patito per la privazione del bene-famiglia vada ritenuto “in re ipsa” e che pertanto non necessiti di prova e quantifica la domanda risarcitoria in € 72.300 per ciascuno dei genitori del defunto ed in € 16.500 per ciascuno dei due fratelli superstiti, sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Torino all’epoca del fatto, per complessivi € 177.600.
La parte convenuta si è costituita eccependo l’incompetenza funzionale del Tribunale del Lavoro in ordine alla domanda formulata “jure proprio” dagli attori, invocando in subordine il mutamento del rito , contestando nel merito ogni propria responsabilità in ordine al sinistro, anche in relazione alla genericità delle allegazioni degli attori circa le modalità del sinistro, nonché invocando l’applicazione della legge sostanziale spagnola ai sensi dell’art. 62 della legge 218/95.
Parte convenuta ha pertanto chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, ha chiesto ed è stata autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice FONDIARIA SAI in forza della polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 90067238111.
Regolarmente evocata in giudizio, la FONDIARIA SAI s.p.a. ha eccepito la mancata copertura della polizza assicurativa in ragione del luogo del sinistro, in subordine la violazione delle clausole contrattuali relative al numero di dipendenti posti in copertura, nonché l’insussistenza della condizione di reciprocità con riferimento all’Albania, nazione di provenienza della famiglia S. e, infine, l’eventuale necessità di riequilibrare l’eventuale risarcimento con il reale potere di acquisto del denaro in Albania.
Il Giudice del Lavoro D.ssa Lanza in data 29.09.2006 ha pronunciato sentenza di rigetto della domanda proposta jure hereditatis in considerazione della mancata allegazione e prova della sopravvivenza del lavoratore infortunato per un lasso di tempo sufficiente ed apprezzabile per consentire la liquidazione di un risarcimento per il danno c.c. catastrofico , con successiva ordinanza ex art. 427 c.p.c. di conversione del rito e trasmissione al Tribunale Ordinario di Torino per la residua domanda proposta dagli attori jure proprio.
Sono stati necessari alcuni rinvii al fine di acquisire la normativa estera ritenuta rilevante ed è stata effettuata istruttoria orale.
1) RITO:
Preliminarmente si rileva che , rigettata la domanda formulata ex art. 2087 c.c. dagli attori in qualità di eredi del lavoratore subordinato defunto, sono venute meno le ragioni di connessione con la causa procedente con il rito del lavoro. Per costante giurisprudenza la domanda di risarcimento danni formulata in via autonoma dai congiunti del lavoratore defunto per il ristoro del proprio personale danno da lutto appartiene alla cognizione del Giudice ordinario competente per territorio , ovvero, in questo caso, del Tribunale di Torino , luogo ove ha sede legale la società X. e va trattata col rito civile ordinario.
Una volta convertito il rito ex art. 427 c.p.c. sono venute meno le preclusioni istruttorie previste dall’art. 415 c.p.c. e dunque correttamente ii GI ha assegnato a tutte le parti i termini ex art. 183 c.p.c. per le deduzioni di merito ed istruttorie, nonché per le ulteriori produzioni.
L’eccezione sul punto formulata da parte convenuta viene pertanto disattesa. 2) AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA E CONDIZIONE DI RECIPROCITA’.
In ordine all’eccezione della terza chiamata (a cui ha aderito la convenuta) circa la necessità che la parte attrice provi, quale condizione di ammissibilità della domanda, la sussistenza della condizione di reciprocità per le voci di danno non patrimoniale, si osserva quanto segue:
l’art. 16 delle preleggi al codice civile che prevede che lo straniero sia ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali , va integrato con la normativa ad oggi vigente in materia di immigrazione, e precisamente con il contenuto dell’art. 2 del T.U. 25.7.1998 n. 286, così come modificato dalla legge 189/2002 (c.d. legge BOSSI-FINI) , secondo cui allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana (comma 1) e “Io straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia ed il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente T. U. o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione” (comma 2);
il comma 5 dello stesso art. 1 aggiunge: ” Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la P.R. e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge” , cosicché non pare dubitabile che, mentre a qualunque straniero competa comunque la tutela giurisdizionale dei diritti assoluti e dunque anche il diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno biologico , ovvero della violazione al proprio diritto alla salute, bene riconosciuto e garantito costituzionalmente (art. 2043 c.c.), solamente lo straniero regolarmente soggiornante in Italia possa godere tout court anche dei “diritti civili” e che, qualora la legge o le convenzioni internazionali lo richiedano , si debba pure accertare la sussistenza della condizione di reciprocità, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione;
l’art. 1 del d.p.r. 31.08.1999 n. 3294 , ovvero il regolamento di attuazione, richiamato dall’art. 1, si riferisce, in realtà, a pubblici ufficiali diversi dal Giudice e si limita a rinviare a sua volta al testo unico quanto ai casi in cui si richiede il suddetto accertamento.
Il secondo comma recita invece: “l’accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ”
Nel caso de quo è pacifico che gli attori, prossimi congiunti del defunto S. A. risiedano stabilmente in Albania e dunque non possano essere parificati , sic et simpliciter, ai cittadini italiani. Parte attrice, sulla quale incombe ogni onere probatorio volto a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti per la titolarità della pretesa risarcitoria azionta, non ha poi nemmeno allegato che costoro disponessero di una carta di soggiorno per l’Italia.
Pare invece presumibile che il defunto A. S. , in quanto regolarmente assunto presso la X. fruisse quantomeno del permesso di soggiorno in Italia.
Risulta comunque necessario effettuare l’accertamento circa la sussistenza della condizione di reciprocità in Albania, accertamento che va fatto d’ufficio dal Giudice ai sensi dell’art.14 della legge 31.5.1995 n. 218;
Dopo vani interpelli a norma dell’art. 14 della legge 218/95 al Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo prima, Dipartimento Affari Giustizia poi (cfr. ordinanze de GI 26.11.2007, 8.4.2008, 15.7.2008, 01.12.2008), a cui è seguita, ahimè, la trasmissione da Roma, per evidente errore del Ministero (SIC) di normativa relativa alla Romania, e non all’Albania, pervenuta in data 21.09.2009, il GI, attivatosi tramite l’Università di Torino, grazie alla collaborazione di illustri docenti ha reperito un estratto del codice civile della Repubblica di Albania (artt. 625 e da 640 a 645 ) sulla responsabilità per il danno patrimoniale ( legge n. 7850 dek 29.7.94 Rep. Albania) e copia di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione albanese del 14.09.2007 relativa ad un sinistro stradale mortale avvenuto in Albania, in cui la Suprema Corte locale fornisce un’interpretazione uniforme degli articoli di legge riguardanti il risarcimento del danno non patrimoniale.
E’ stata quindi disposta, con l’accordo delle parti, la traduzione in lingua italiana della normativa e della sentenza, tramite la nomina di una studentessa della Facoltà di Giurisprudenza di Torino, di origine albanese .
Si evince dalla menzionata sentenza che in epoca antecedente all’introduzione del presente giudizio, gli artt. 624 , 640 e segg. del codice civile albanese sono stati interpretati nel senso del riconoscimento nei confronti dei prossimi congiunti , eredi o conviventi di danneggiati primari lesionati nel loro diritto alla salute o defunti, dei danni non patrimoniali personalmente dipendenti dalla privazione del valore della famiglia, in quanto “il danno morale subito dai parenti stessi viene considerato effetto conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito” e si tratta di diritto che spetta “individualmente, jus proprius, ad ognuno dei familiari del defunto che ha perso la vita a causa del fatto illecito, se si accerta il loro rispettivo legame parentale, sentimentale e quello della convivenza”. (cfr. pag. 16 traduzione).
Tale ultima specificazione viene erroneamente interpretata in modo restrittivo dalla difesa di parte convenuta nel senso che il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni morali dipenda congiuntamente dai requisiti del legame parentale o sentimentale e di
quello della convivenza, laddove la lettura completa dell’intera sentenza consente di comprendere come invece, al di là di quale possibile imprecisione della traduzione in lingua italiana, la Corte albanese riconosce a ciascuno dei parenti stretti, ai coniugi, nonché ai conviventi quand’anche non congiunti o coniugi, il diritto al ristoro del paterna morale jure proprio da lutto, conformemente al diritto interno italiano, a seguito dell’intepretazione dell’art. 2059 c.c. offerta dalla giurisprudenza attuale.
Dal dispositivo della sentenza albanese emerge altresì chiaramente la portata nomofilattica della pronuncia per l’ordinamento interno albanese laddove prevede che la sentenza depositata abbia portata “uniformante per la pratica giudiziale” ed in nessun passo della motivazione il riconoscimento dei diritti risarcitori per i danni patrimoniali o non patrimoniali viene subordinato alla condizione di cittadino albanese dei danneggiati.
Si ritiene pertanto soddisfatto il requisito della sussistenza della condizione di reciprocità.
3) LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA:
Parte attrice ha documentato tramite la produzione del certificato di stato di famiglia del defunto S. A. (in lingua albanese, ma non contestato¬cfr. doc. 5 p.a. ), la qualifica di padre, madre e fratelli dei quattro ricorrenti, con conseguente piena legittimazione, jure proprio, ad agire in ordine al ristoro del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, così come riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione italiana del 11.11.2008.
Pacifica è altresì la legittimazione passiva di X. s.a.s. quale impresa alle cui dipendenze lavoratore S. A. lavorava, regolarmente inquadrato quale lavoratore subordinato regolarmente assunto con l’autorizzazione del Ministero del Lavoro a far tempo dal 2001 (cfr. doc. 4). 4) LA RESPONSABILITA’ IN ORDINE AL SINISTRO:
Gli attori che, in quanto prossimi congiunti titolari di una pretesa risarcitoria autonoma non dipendente direttamente dal rapporto di lavoro del defunto, agiscono qui a titolo extracontrattuale ex art. 2043-2058 c.c., in assolvimento al loro onere probatorio, hanno provato che il defunto A. S. è precipitato da un’impalcatura a cui stava lavorando, alle dipendenze dell’impresa X. presso il Cantiere Navale di Bilbao in Spagna, in orario di lavoro, nell’esercizio delle sue mansioni ed a causa del mancato assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione discendenti dall’art. 2087 c.c. nei confronti dei lavoratori e validi anche in relazione al sinistro de quo, trattandosi di un dipendente assunto da un’impresa italiana, sebbene destinato temporaneamente ad un cantiere estero, ed in considerazione del noto principio internazionale dell’applicazione necessaria della normativa italiana volta alla protezione dei lavoratori subordinati.
L’art. 17 della legge 218/95 prevede infatti la prevalenza sulle disposizioni del diritto internazionale privato delle leggi italiane che, per il loro oggetto ed il loro scopo, debbano essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. Fra queste la dottrina e giurisprudenza uniforme individua, appunto la normativa antinfortunistica a tutela dei lavoratori, con conseguente deroga all’art. 62 della legge 218/95 che, in tema di responsabilità per fatto illecito prevede l’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato l’evento ovvero, su richiesta del danneggiato, della legge in cui si è verificato il fatto materiale che ha causato il danno.
In ogni caso, peraltro , sia il codice civile spagnolo libro IV, prodotto da parte attrice (cfr. artt. 1902 -1903 con relativa traduzione) sia gli articoli del codice albanese già esaminati, consentono di ritenere che in ambedue i Paesi coinvolti nella presente vicenda (Spagna quale luogo del sinistro, Albania quale luogo eventuale dell’evento qualora lo si intenda come la ripercussione negativa della morte del lavoratore per i parenti) vige una disciplina dell’illecito aquiliano simile alla nostra e dipendente dalla colpa o dal dolo.
I requisiti della colpa andranno poi valutati, appunto, secondo la normativa antinfortunistica italiana, di applicazione necessaria.
Nel merito i testi escussi, C. U. (operaio collega del S.) e S. V. (ex dipendente X.) hanno confermato che il S., alle dipendenze di X. s.a.s. lavorava presso il cantiere di Bilbao in quanto collaborava alla costruzione di un impalcato in ferro all’interno di una nave in costruzione.
Più precisamente la ditta X. aveva assunto in subappalto per conto della Ponteggi Dalmine s.p.a. l’incarico di montare una struttura in carpenteria all’interno della nave metaniera in costruzione presso il Cantiere di Bilbao- Sestao (cfr. doc. 1 p.c.) ed il S. si trovava insieme al C. a prua sull’impalcato orizzontale, non ancora ultimato in quanto mancavano alcune pedane che erano ricoperte con planciti in legno , in prossimità di una scala, e di alcuni buchi sparsi sulla superficie. ll teste C. ha spiegato che tali buchi erano presenti in quanto il materiale fornito agli operai per il ripiano di lavoro non era stato sufficiente a ricoprire tutta la superficie e che in particolare mancavano alcune pedane di forma angolata speciale, non ancora arrivate, cosicché residuavano quattro o cinque buchi coperti provvisoriamente coperti da assi di legno compensato dello spessore di 2 cm e che in uno di tali buchi il povero S. è precipitato durante l’orario di lavoro ed in assenza del capocantiere.
Il sinistro si è verificato, secondo il teste, perché il S. “ha sollevato la copertura provvisoria di uno di quei buchi in quanto erano finalmente arrivate le pedane giuste e dovevamo posizionarle. Il S. sollevò la copertura tenendola sollevata davanti all’addome, ha camminato in avanti, non potendo così avere la visuale sul buco sottostante e vi è precipitato dentro. Sotto c’era un dislivello di circa 30 metri. L’infortunio avvenne durante l’orario di lavoro, mancavano ancora 20-30 minuti prima della pausa pranzo” (cfr. teste C.).
Dalle modalità del sinistro come descritte dal teste emergono in tutta la loro gravità numerose imprudenze e negligenze imputabili al datore di lavoro del defunto, ovvero la dotazione insufficiente o irregolare del materiale per il montaggio dell’impalcato sul quale gli operai transitavano, la mancata dotazione di mezzi di protezione volti ad impedire la caduta degli operai in questi buchi residuati ad elevata altezza nella fase di sostituzione delle coperture provvisorie che li coprivano con i pezzi giusti , essendo all’uopo del tutto insufficienti ed irrilevanti il parapetto interno e le pareti dello scafo della nave, visto che i buchi erano sull’impalcato orizzontale, la mancata prescrizione di cautele specifiche per la sostituzione delle coperture, l’assenza, seppur momentanea del capocantiere che potesse impedire la commissione di imprudenze da parte degli operai.
E certamente di un’imprudenza anche da parte di A. S. si deve parlare, dal momento che il teste lo ha definito come un operaio “esperto” (sebbene in realtà risulti essere stato
assunto solamente in data 18.12.2001 (cfr. doc. 4 p.a.) e il sinistro sia avvenuto in data 11.02.2002 e dunque solamente due mesi dopo l’assunzione), in mancanza di prova da parte della convenuta di avergli impartito adeguate formazione ed istruzione prima del suo effettivo impiego in mansioni pericolose.
Tutto ciò considerato si ritiene che sussista un concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’infortunio, da contenersi nella misura del 20%.
Non osta alla valutazione della responsabilità colposa ex art. 2043-2087 c.c. di X. la circostanza che l’Autorità Giudiziaria spagnola abbia archiviato il procedimento spagnolo per omicidio colposo apertosi a seguito del sinistro, dal momento che dagli atti del giudizio appare chiaro che l’archiviazione sia dipesa dal mancato soddisfacimento ad una condizione di procedibilità prevista dalla legge processuale spagnola, irrilevante per il nostro ordinamento.
L’impresa X. deve pertanto risarcire ai familiari del defunto, per colpa accertata in concreto, e dunque in dipendenza di un illecito civile corrispondente ad un reato colposo, i danni non patrimoniali da perdita del congiunto nella misura dell’80 % a norma degli artt. 1227, 2043, 2059 e 2087 c.c..
5) LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI:
La parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle per la liquidazione del DNP in uso a questo Tribunale al momento del sinistro, come si desume dai valori, quantificando la pretesa risarcitoria in € 72.300 o altra veriore accertanda in corso di causa per ciascun genitore ed in € 16.500 o altra veriore accertanda per ciascun fratello, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e gli interessi legali.
La terza chiamata FONDIARIA-SAI oppone la necessità di equilibrare il risarcimento al reale valore del denaro nell’economia del Paese ove risiedono i danneggiati, alla stregua di quanto rilevato dalla nostra Corte di Cassazione, con la sentenza 1637/00, ai sensi della quale ” Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato, se l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell’area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l’entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle. La sentenza non è dunque censurabile in punto di rilievo conferito alla realtà socio-economica dell’area in cui vive il danneggiato come ad uno degli elementi di fatto di cui tenere conto nella determinazione quantitativa dell’obbligazione risarcitoria del responsabile, da effettuarsi, attesa la sua funzione non sanzionatoria, ma riparatoria (fr. Cass. n. 491199) con riguardo (alle sofferenze ed) alla posizione del danneggiato.”
La parte attrice non ha contestato tali allegazioni né ha preso posizione alcuna in fatto o in diritto sulla questione.
Si ritiene quindi, in conformità al citato orientamento giurisprudenziale ed a precedenti giurisprudenziali di questa stessa Sezione (cfr. Sentenza IV Sez. civile GU dr Carbone) 12.11.2004-15.11.2004 cortesemente messa a disposizione in versione integrale dalla terza chiamata, di aderire a tale opinione, in considerazione della effettiva necessità di adattare il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa , al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma verrà spesa, ovvero l’Albania.
L’esigenza di riconoscere a tutti i danneggiati un risarcimento uguale non può infatti ritenersi soddisfatta dalla mera attribuzione di un uguale valore monetario che sia indipendente dal contesto economico in cui vive il singolo danneggiato, perché in tal modo si creerebbe un ingiustificato arricchimento in capo a coloro che vivano in Stati ad economia depressa con prezzi medi del costo della vita inferiori a quelli dell’Italia o di altri Paesi, come é notoriamente per l’Albania.
Come argomentato nella sentenza di merito citata, occorre pertanto individuare il potere d’acquisto della valuta in cui viene effettuata la liquidazione dei due Paesi interessati, parendo all’uopo utile il criterio suggerito da FONDIARIA-SAI e non contestato dalle altre parti che si avvale del parametro legale costituito dai coefficienti di conversione previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro del 12.05.2003 (anch’esso cortesemente prodotto in copia dalla difesa di FONDIARIA-SAI) per la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascuno Stato, a quello di cui all’art. 38 della legge 448/2001 in funzione dei computo del trattamento pensionistico che in ciascuno Stato estero consente un potere d’acquisto pari a quello proprio della pensione sociale conseguita e spesa in Italia.
Tale coefficiente viene determinato nel DL cit. per l’Albania in 0,3983, che pare dunque , anche in ragione dell’epoca del sinistro, il parametro di riduzione da applicare al risarcimento erogato ai prossimi congiunti del defunto, attualmente residenti in Albania.
Occorre naturalmente quantificare previamente il “quantum” liquidabile secondo i parametri attualmente in uso presso questa Sezione per la liquidazione del DNP, che non sono più le tabelle elaborate dal Tribunale di Torino ed aggiornate fino al 2008 , bensì le Tabelle elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano applicate a Torino dal maggio del 2009, ritenute più adeguate a ristorare il pregiudizio de quo, con la precisazione che i valori espressi in tali tabelle non sono fissi ma possono/debbono essere “aggiustati” verso l’alto o verso il basso a seconda della situazione concreta, delle allegazioni e prove fornite dagli interessati circa il legame di parentela, il legame affettivo concreto, la convivenza o altre circostanze utili a personalizzarne il ristoro, cosi come suggerito dalla SC nelle sentenze del Novembre del 2008 già menzionate.
In concreto risulta che il de cuius non vivesse con la propria famiglia di origine, ma si fosse stabilito all’estero e nulla è stato nemmeno allegato circa i reali rapporti affettivi con i genitori ed i fratelli attuali attori: si ritiene pertanto che, stante la lacuna probatoria, le somme richieste da parte attrice e mantenute in sede di precisazione conclusioni, pur se con riferimento a tabelle obsolete ed in parte restrittive (parte attrice ha fatto riferimento alle tabelle in uso nel 2002) , siano adeguate a ristorare il lutto dei congiunti superstiti, sulla base della presunzione di un normale legame affettivo esistente fra congiunti adulti e non conviventi, in allora:
Il danno accertato ammonterebbe pertanto € 72.300 per ciascun genitore ed € 16.500 per ciascuno fratello con riferimento a valori espressi all’epoca del sinistro .
In applicazione dell’art. 1227 c.c., essendo stato accertato il concorso di colpa del danneggiato, il danno accertato secondo parametri italiani ammonta, tuttavia, a favore degli attori ed a carico della parte convenuta all’80% di tali somme, pari ad € 57840 per ciascun genitore e ad € 13.200 per ciascun fratello.
Applicandosi il coefficiente 0,3983 come sopra accertato, risultano liquidabili danni non patrimoniali, a valori corrispondenti all’epoca del sinistro , pari ad e 5.257,56 per ciascun fratello e ad € 23.037,672 per ciascun genitore.
Compete altresì a favore degli attori , trattandosi di un debito di valore, la rivalutazione monetaria da effettuarsi, secondo l’insegnamento della SC via via anno per anno , con gli interessi legali da calcolarsi sul capitale via via rivalutato, secondo i parametri per la svalutazione dell’euro, trattandosi già del capitale esprimente il potere di acquisto degli attori.
Secondo tali calcoli, effettuati con il Programma Elettronico Re Mida, Rivalutazione ed Interessi Ed. Giuffrè 2009, sono ad oggi liquidabili, a carico della parte convenuta:
€ 7.446 per capitale rivalutazione ed interessi a favore di S. K. e S. L. ciascuno, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 32.628,24 per capitale, rivalutazione ed interessi a favore di S. S. e S. N. ciascuno, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
6) LA GARANZIA ASSICURATIVA:
X. s.a.s. ha evocato in giudizio la Fondiaria-Sai s.p.a. invocando la garanzia dipendente dalla polizza per la RC SAI ARTIGIANATO anche a favore dei prestatori di lavoro di cui ha prodotto un estratto sub doc. 2).
Il contratto risulta tuttavia efficace solamente con riferimento ai danni verificatisi nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, come espressamente indicato a pag. 26 dell’opuscolo riproducente le Condizioni Generali di Contratto, senza che risulti pattuita un’espressa estensione anche a Stati esteri.
A norma dell’art. 1372 il contratto ha valore vincolante fra le parti ed a norma dell’art. 1888 il contratto di assicurazione deve essere provato per scritto.
Non si tratta di una clausola c.d. “vessatoria” a norma dell’art. 1341 c.c., in quanto non costituisce una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore, bensì di una clausola delimitativa dell’oggetto della garanzia sotto il profilo dell’estensione territoriale, con l’evidente “ratio” di controllare il rischio a cui si espone l’impresa assicuratrice in relazione alle possibili differenti condizioni di lavoro attuate in Paesi diversi dall’Italia.
La S.C. afferma infatti che:
“allorquando venga domandato l’adempimento di un contratto, non è dato distinguere, quanto alla distribuzione, fra le parti, dell’onere della prova fra clausole generali e speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell’oggetto di esso, il quale se, contestato deve essere provato unicamente dall’attore che intenda giovarsi degli effetti relativi e conseguenti , trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del comma 1 dell’art. 2698 c.c.”
Ne consegue che in caso di contratto di assicurazione che attenga ad un rischio di carattere generale e contempli poi specifiche esclusioni (“All risks policy), è a carico dell’assicurato l’onere di provare che non ricorre un’ipotesi di esclusione contrattuale della garanzia assicurativa. Ciò premesso, non può, in relazione ad un contratto di assicurazione, qualificarsi come eccezione in senso proprio l’allegazione del convenuto per la quale la polizza non produca, nel caso di specie, i suoi effetti per l’essere il danno riconducibile ad una clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa, dal momento che tale difesa si sostanza in un’eccezione in senso improprio, la quale come tale non può ritenersi compresa nel capoverso dell’art. 2697 c.c., dal momento che si risolve nella contestazione della mancanza della prova, incombente sull’attore, del fatto costitutivo della domanda. Né può dirsi che, ponendosi a carico dell’attore l’onere di provare che non si è verificata un’ipotesi di esclusione contrattuale della garanzia, si finisca con il gravarlo di una prova negativa, impossibile o sommamente difficile a darsi: il fatto negativo, quando sia desumibile da uno specifico e positivo fatto contrario, deve essere provato attraverso la dimostrazione di quest’ultimo. (Così Cass. Civ. sez 111 12.2.1998 n. 1473).
Poiché è incontroverso che il cantiere a cui era stato adibito il lavoratore ed ove questi è deceduto fosse in Spagna e la convenuta non ha provato la pattuizione dell’estensione territoriale a tale Paese, la garanzia de qua non è efficace e la domanda di manleva di X. viene rigettata, con assorbimento della seconda questione assicurativa relativa al numero dei dipendenti posti in copertura.
7) LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza , dunque X. s.a.s viene condannata a rifondere le spese ad ambedue le altre parti del giudizio, con liquidazione effettuata in dispositivo, sulla base dell’attività svolta, del valore della lite all’esito della liquidazione e del tenore delle difese.
P.Q.M.
il Giudice, respinta ogni diversa istanza, accerta e dichiara la civile responsabilità della convenuta X. di R. R. & C. s.a.s. in ordine al decesso del lavoratore subordinato S. A. per cui è causa;
accerta e dichiara il concorso di colpa nel sinistro di S. A. in misura del 20% e, per l’effetto,
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta all’immediato pagamento a favore di parte attrice dell’80 % dei danni patiti in conseguenza del decesso del prossimo congiunto S. A. e così la condanna ai pagamento delle seguenti somme:
– € 32.628,24 per capitale , rivalutazione ed interessi a favore di ciascuno dei genitori del defunto S. Sofo e S. Nevrje;
– € 7.446, 28 per capitale, rivalutazione ed interessi per ciascuno dei fratelli S. L. e S. K.,
oltre, per ciascuno degli attori, degli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare le spese di causa sostenute da parte attrice e dalla terza chiamata , che liquida in € 2.000 per diritti, € 3.000 per onorari, € 625 per rimborso forfetario spese generali a favore di parte attrice ed in € 3.000 per diritti, € 8.000 per onorari, € 1375 per rimborso forfetario spese generali a favore di FONDIARIA-SAI s.p.a.
Cosi deciso in data 19.07.2010.
IL GIUDICE UNICO.
Sentenza redatta integralmente dal Giudice a mezzo di scritturazione elettronica e depositata ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. in data 20 LUG.
Sentenza pubblicata ai sensi dell’art. 133 c.p.c. in data 20 luglio 2010.