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Trasferimento d’azienda: il cessionario non è obbligato ad applicare i trattamenti previsti dai rinnovi contrattuali

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Trasferimento d’azienda: il cessionario non è obbligato ad applicare i trattamenti previsti dai rinnovi contrattuali

Con Ordinanza n. 22626 del 10 settembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che in caso di trasferimento di azienda, l’obbligo per il cessionario di applicare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi vigenti presso l’impresa cedente non si estende ai ‘nuovi’ trattamenti previsti a seguito di procedure di cosiddetto rinnovo contrattuale.

IL FATTO – La Corte di appello di Roma, respingendo l’appello, confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva escluso il carattere antisindacale della condotta di una società che, in qualità ‘cessionaria’ a seguito di trasferimento di azienda, aveva negato dei permessi retribuiti per i dirigenti dell’organizzazione sindacale. Avverso detta sentenza quest’ultima proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha ritenuto che il comportamento della società non configurasse una condotta antisindacale chiarendo che:

  • in caso di trasferimento di azienda vi è l’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali e questi è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario;
  • il legislatore ha introdotto una disciplina a favore dei dipendenti dell’imprenditore che trasferisce l’azienda o un suo ramo consistente nella garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro con l’impresa cedente che ha, pertanto, finalità conservativa, nel senso che mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore e al rispetto dei trattamenti in vigore.

Tuttavia, l’ambito dell’obbligo per il cessionario di applicare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi già vigenti presso l’impresa cedente, alla data del trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, non può essere esteso fino a ricomprendervi previsioni estranee alla finalità conservativa come quelle relative alle procedure di rinnovo, che nel caso di specie riguardavano i suddetti permessi retributivi.

Per tali ragioni, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 22626 del 2019

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