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Il TFR è inesigibile nei confronti dell’azienda cedente nel caso in cui il rapporto di lavoro non si estingua per effetto della cessione

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Il TFR è inesigibile nei confronti dell’azienda cedente nel caso in cui il rapporto di lavoro non si estingua per effetto della cessione

Con Ordinanza n. 5376 del 27 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, ha affermato che il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dai dipendenti di una società dichiarata fallita non possa essere ammesso al passivo qualora tali dipendenti non abbiano ancora cessato il rapporto di lavoro.

IL FATTO- Diversi dipendenti di una società dichiarata fallita cedevano il proprio TFR ad una società finanziatrice, la quale presentava la domanda giudiziale d’insinuazione  al passivo fallimentare del relativo credito. Il Tribunale, tuttavia, respingeva predetta richiesta, atteso che i lavoratori non avevano ancora cessato il proprio rapporto lavorativo con la società dichiarata fallita.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha rammentato, in via preliminare, che il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore sorge solo al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, ha affermato che in caso di cessione dell’azienda, il credito relativo al TFR non è esigibile qualora il rapporto continui con un nuovo datore. Ciò in quanto:

  • l’erogazione del trattamento di fine rapporto, è interamente dovuta dal datore di lavoro cessionario, che risponde direttamente per la quota maturata dopo la cessione e in via solidale per la quota maturata prima;
  • l’impresa cedente (fallita), invece, risponde con riferimento alla quota maturata prima della cessione, in base all’accantonamento annuale, solo qualora sia venuto meno il rapporto lavorativo.

Ad avviso del Collegio, dunque, in caso di fallimento dell’azienda cedente non è possibile richiedere l’insinuazione allo stato passivo per la quota di TFR maturata prima della cessione del ramo d’azienda se non sia intervenuta anche l’estinzione del rapporto di lavoro.

Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società dichiarata fallita, rigettando il ricorso (incidentale) della società finanziatrice, confermando quanto statuito dal Tribunale.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 5376 del 2020.docx

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