Obbligo solidale del committente per i contributi omessi anche se il contratto vieta il ricorso al subappalto
Con Sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che nell’ambito di un appalto, l’obbligo in via solidale del committente per i contributi non versati in relazione alle prestazioni rese dai lavoratori impiegati dal subappaltatore sussiste anche se nel contratto era stato convenuto il divieto del ricorso al subappalto.
IL FATTO – La Committente proponeva opposizione giudiziale avverso il decreto ingiuntivo con cui le veniva ingiunto, nella qualità di obbligata solidale, il pagamento di un’ingente somma per i contributi omessi in relazione ai lavoratori utilizzati nel contratto d’appalto. La società opponente lamentava di non aver mai avuto contatti con l’azienda subappaltatrice nei confronti della quale l’INPS aveva accertato l’omissione contributiva, ciò stante il divieto esplicito, contenuto nel contratto d’appalto, di ricorrere al subappalto. Il Giudice di prime cure accoglieva l’opposizione, mentre nel secondo grado di giudizio veniva ribaltata la decisione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, confermando quanto stabilito dal Collegio di secondo grado, ha affermato preliminarmente che: l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge, è distinta e autonoma rispetto a quella retributiva, atteso che il rapporto di lavoro è diverso e non sovrapponibile al rapporto previdenziale instaurato con l’Ente previdenziale; caratteristica essenziale dell’obbligazione contributiva è che questa ha natura indisponibile e sulla stessa non possono incidere pattuizioni contrarie delle parti stipulanti il contratto d’appalto. Ad avviso del Collegio, dunque, da tali principi discende l’assunto per cui stante la peculiarità dell’obbligazione contributiva non è coerente con tali caratteristiche l’esonero della responsabilità solidale del Committente a fronte della violazione del divieto di subappalto concordato con il committente.
Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda appaltante, confermando l’obbligo della medesima di pagare i contributi omessi dal subappaltatore.
Testo completo della decisione:Cassazione civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 27382 del 2019