Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Sullo svolgimento di mansioni promiscue e sul riconoscimento del livello superiore

  /  Giurisprudenza   /  Sullo svolgimento di mansioni promiscue e sul riconoscimento del livello superiore

Sullo svolgimento di mansioni promiscue e sul riconoscimento del livello superiore

 

Con Ordinanza n. 32699 del 12 dicembre 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che abbia svolto mansioni riconducibili a due diversi livelli di inquadramento, il Giudice deve attenersi al criterio della prevalenza delle attività in concreto poste in essere dal dipendente.

IL FATTO- Un lavoratore ricorreva giudizialmente innanzi al Tribunale competente al fine di richiedere l’inquadramento nel livello superiore a quello riconosciutogli dalla società datrice, sostenendo di aver svolto in maniera prevalente le mansioni allo stesso riconducibili. In primo grado il lavoratore ne usciva vittorioso, mentre la Corte d’Appello ribaltava la decisione di prime cure.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, ha affermato che, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni appartenenti a diverse categorie, il Giudice deve riconoscere al lavoratore l’attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore solo allorquando quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo. E’ necessario, dunque, che questi compia una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all’impegno temporale giornaliero delle mansioni espletate dal dipendente.

In tal senso, ad avviso del Collegio, quando sia impossibile comparare le diverse mansioni secondo il predetto criterio della prevalenza, entra in gioco quello della prevalenza per il quale:

  • quando il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione il cui espletamento sia attributivo della  categoria superiore, gli spetta tale categoria, nonostante il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità;
  • se, invece, la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore non sia svolta nella sua interezza, il Giudice deve ritenere caratterizzante la mansione che,anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività,richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale.

Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 32699 del 2019

 

css.php