Sull’illegittimità del trasferimento di un gruppo di lavoratori appartenenti alla medesima organizzazione sindacale
Con Sentenza n. 1 del 2 gennaio 2010, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ha affermato che il trasferimento collettivo di un gruppo di lavoratori appartenenti alla medesima organizzazione sindacale costituisce condotta antisindacale, pur in presenza di legittime esigenze aziendali poste alla base della decisione di trasferimento.
IL FATTO- Una nota sigla sindacale proponeva ricorso giudiziale innanzi al competente Tribunale al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla società datrice, ritenendo che la decisione di quest’ultima consistente nel trasferimento ad altro stabilimento aziendale disposto nei confronti dell’80% dei componenti del proprio direttivo provinciale avesse natura discriminatoria. Mentre il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, la Corte d’Appello lo respingeva sostenendo che fosse stata dimostrata l’effettività delle esigenze aziendali poste alla base del trasferimento e che il solo dato numerico non fosse sufficiente a provare la realizzazione di un effettivo pregiudizio all’interesse dell’organizzazione sindacale.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, ribaltando quanto stabilito dai Giudici di seconde cure, ha affermato che, in caso di trasferimento massivo di un gruppo di dipendenti accomunati dalla appartenenza alla medesima organizzazione sindacale, quando vi sia un non equivocabile dato statistico da cui emerga una situazione di forte svantaggio per il sindacato, scatta per il datore l’obbligo di dimostrare che non sussiste alcuna discriminazione, con una parziale inversione dell’onere della prova.
Atteso che nel caso di specie la presunzione di discriminazione nei confronti dei lavoratori trasferiti non era stata rimossa dalla prova contraria fornita dalla parte datoriale; prova che i Giudici di legittimità non avevano ravvisato nella sussistenza di legittime cause poste alla base del trasferimento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’O.S., dichiarando antisindacale la condotta tenuta dalla società.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1 del 2020