Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Sull’efficacia della transazione novativa nel rapporto di lavoro

  /  Giurisprudenza   /  Sull’efficacia della transazione novativa nel rapporto di lavoro

Sull’efficacia della transazione novativa nel rapporto di lavoro

Con Ordinanza n. 5674 del 2 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che ogniqualvolta le parti sottoscrivano un accordo con l’intento di costituire delle autonome obbligazioni, ultronee rispetto all’originario rapporto di lavoro, si ha una transazione novativa

IL FATTO- Un lavoratore sottoscriveva con il proprio datore una transazione, in forza della quale quest’ultimo riconosceva al dipendente una somma a titolo di indennizzo compensativo per l’illegittima cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale. Il lavoratore ricorreva giudizialmente, innanzi al Tribunale territorialmente competente, sostenendo il carattere novativo del predetto accordo, al fine di ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla cifra che gli era stata corrisposta. Il datore di lavoro si difendeva affermando la natura non novativa dell’accordo e, dunque, la non debenza della rivalutazione e degli interessi richiesti dal ricorrete, vietata in ordine ai crediti retributivi dei pubblici dipendenti. Il Tribunale accoglieva le doglianze dell’Ente datore, mentre la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando la statuizione di secondo grado, ha affermato che, con riferimento all’efficacia dell’atto sul rapporto di lavoro preesistente, è possibile distinguere tra:

  • una transazione semplice, che si configura nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto di lavoro preesistente, che permane, pertanto, immutato;
  • una transazione novativa, che si configura nell’ipotesi in cui le parti conseguono l’estinzione integrale del precedente rapporto, che viene sostituito con quello che scaturisce dall’accordo transattivo.

In altre parole, ad avviso del Collegio l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Si avrà, dunque: transazione novativa, ogniqualvolta le parti abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni; transazione semplice, qualora le parti si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto di lavoro, che si pone come causa dell’accordo transattivo.

Atteso che nel caso nel caso di specie la transazione aveva ad oggetto il risarcimento del danno da illegittima decadenza dall’incarico dirigenziale e non il diritto alle retribuzioni, la Cassazione ha affermato la natura novativa dell’accordo, respingendo il ricorso dell’Ente datore.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 5674 del 2020.docx

 

css.php