Sulle condizioni di legittimità del lavoro intermittente
Con Sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato l’illegittimità del divieto previsto nella contrattazione collettiva in merito all’utilizzo del c.d. lavoro intermittente, atteso che le sono le parti sociali ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale istituto.
IL FATTO – Un lavoratore ricorreva innanzi al Tribunale competente al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del contratto di lavoro intermittente stipulato con la società datrice e, per l’effetto, la conversione del proprio contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto che il CCNL di riferimento escludesse espressamente l’utilizzo di tale tipologia contrattuale. In primo grado il ricorso del lavoratore veniva accolto, mentre in secondo grado il Collegio riformava tale sentenza.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, dopo essersi soffermata sulla disciplina applicabile in materia, ha osservato che questa si limita a demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione delle esigenze per le quali è consentita la stipulazione del contratto di lavoro intermittente, senza tuttavia attribuire alle parti sociali alcun potere di interdizione dell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
In altre parole, il Collegio ha ritenuto che il potere attribuito alle parti sociali dalla disciplina normativa del contratto intermittente debba intendersi limitato alla mera individuazione delle esigenze che ne consentono l’uso e non anche alla decisione circa l’utilizzabilità dell’istituto. A conferma di tanto, milita anche la circostanza per cui il legislatore, individuando le ipotesi di divieto al ricorso al lavoro intermittente, non ha contemplato l’inerzia o il veto delle parti collettive.
Su tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del contratto intermittente stipulato con il datore.
Testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 29423 del 2019