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Sull’applicazione dei termini decadenziali in caso di cessione di ramo d’azienda

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Sull’applicazione dei termini decadenziali in caso di cessione di ramo d’azienda

 

Con Sentenza n. 28750 del 7 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che nell’ambito di un trasferimento di ramo d’azienda, non si applicano i termini decadenziali al lavoratore che reclami il diritto ad essere ricompreso nel segmento aziendale coinvolto ai fini della prosecuzione del rapporto lavorativo con il cessionario.

IL FATTO- Una lavoratrice che aveva prestato servizio all’interno del ramo d’azienda poi oggetto di cessione ricorreva giudizialmente innanzi al Tribunale competente, al fine di chiedere il riconoscimento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessionaria. In primo e secondo grado i Giudici negavano alla lavoratrice tale diritto.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Cassazione, ribaltando quanto stabilito dai Giudici di prime e seconde cure, ha ritenuto che i termini di decadenza di 60 per l’impugnazione stragiudiziale e dei successivi 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale si applicano esclusivamente quando il lavoratore contesti la cessione del contratto.

Diversamente, nelle ipotesi in cui lavoratore si avvalga del trasferimento di azienda, così come deliberato dal datore di lavoro cedente, per ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario ovvero chieda di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda assunto come realizzato in fatto, i suddetti termini decadenziali non si applicano.

Ad avviso del Collegio, trattandosi di una disciplina decadenziale che contempla un’importante limitazione temporale all’esercizio dell’azione giudiziaria, questa non può che essere interpretata in maniera rigorosa, senza possibilità alcuna di applicazione analogica.

Sulla base di tali principi, la Suprema Corte accoglie ha accolto il ricorso della lavoratrice.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, n. 28750 del 2019

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