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Sul valore probatorio della sentenza di patteggiamento nel procedimento disciplinare

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Sul valore probatorio della sentenza di patteggiamento nel procedimento disciplinare

Con Sentenza n. 5897 del 3 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la sentenza di patteggiamento in sede penale può essere utilizzata come prova, nel relativo procedimento disciplinare, per dimostrare la sussistenza del fatto contestato.

IL FATTO- Un lavoratore era stato licenziato dopo essere stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’impugnazione del licenziamento veniva rigettata dal Tribunale in primo grado. Al contrario, la Corte d’Appello, in secondo grado ribaltava il verdetto statuendo che la sentenza di patteggiamento, cui era pervenuto il lavoratore, non avesse valore di giudicato e fosse quindi inidonea a spiegare effetti nel giudizio per responsabilità disciplinare, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto-presupposto.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, di diverso avviso rispetto alla Corte d’Appello, ha invece affermato che la sentenza di patteggiamento fa piena prova (quanto all’accertamento del fatto) nel giudizio di responsabilità disciplinare.

Ad avviso del Collegio, infatti:

  • con il patteggiamento, l’imputato di fatto ammette la propria responsabilità e, senza procedere contestare quanto ascrittogli, accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione;
  • la sentenza, pur non rappresentando tecnicamente  un c.d. giudicato, rappresenta comunque un elemento di valutazione per il Giudice civile che, ove intenda discostarsene, ha il dovere di motivare adeguatamente.

Ne deriva che devono ritenersi dimostrati i fatti storici accertati con la sentenza penale di cui all’art. 444 c.p.p. ed idoneità ad acquisire rilevanza in sede disciplinare.

Su tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 5897 del 2020

 

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