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Sul valore probatorio dei verbali ispettivi

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Sul valore probatorio dei verbali ispettivi

Con Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che i verbali ispettivi recanti le dichiarazioni dei dipendenti fanno piena prova fino a querela di falso.

IL FATTO- Il titolare di un esercizio commerciale proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto somme aggiuntive e sanzioni per omissioni contributive. Il Tribunale di prime cure rigettava l’opposizione e la Corte di Appello confermava la decisione di primo grado ritenendo che la fondatezza della pretesa contributiva risultasse dall’esito dell’accertamento ispettivo e dal tenore delle dichiarazioni del lavoratore – spontanee, inequivocabili e circostanziate in ordine allo svolgimento di cinquantasei ore a settimana – raccolte nella immediatezza dei fatti dagli ispettori verbalizzanti contestualmente alle dichiarazioni dello stesso titolare dell’esercizio commerciale presso il quale il dipendente svolgeva la prestazione di addetto al bancone, a nulla rilevando, agli effetti del reale assetto del rapporto, la diversa articolazione dell’orario di lavoro risultante dai libri contabili“.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha confermato le precedenti decisioni. Ribadendo, in via preliminare che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi“, ha confermato l’orientamento per il quale “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti (…) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori“.

Inoltre, la Corte ha riaffermato che “nell’ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l’ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (…) tuttavia, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, grava sul datore di lavoro l’onere di provare le circostanze eccettuative dell’obbligazione contributiva, cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell’ambito di una deroga dell’onere contributivo ordinariamente previsto (…).

 

Pertanto, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato tali principi, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imprenditore.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8445 del 2020

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