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Sul valore non abilitante dei titoli AFAM ai fini dell’insegnamento nella scuola

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Sul valore non abilitante dei titoli AFAM ai fini dell’insegnamento nella scuola

Con Sentenza n. 1548 del 3 marzo 2020 il Supremo Consesso Amministrativo, Sez. Sesta, ha ribadito che solo i soggetti diplomati in Didattica della musica muniti anche del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati ex lege abilitati all’insegnamento.

IL FATTO- Il ricorrente, in possesso di un diploma di istruzione secondaria e di un diploma AFAM conseguito entro il 31 dicembre 2012 secondo l’ordinamento degli studi antecedente alla riforma prevista dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 (c.d. “vecchio ordinamento”) chiedeva innanzi al Tar competente l’annullamento del decreto dirigenziale del Ministero n. 85/2018, recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione nella parte in cui questo disciplinava i requisiti di ammissione consentendo la partecipazione solo ai docenti in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, escludendo tutti docenti muniti di diploma AFAM congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore. Il Collegio adito respingeva il ricorso motivando che “l’equipollenza tra i diplomi AFAM c.d. “vecchio ordinamento” e i diplomi accademici di secondo livello di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 508 del 1999, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, è limitata al fine della partecipazione ai concorsi, ma non può rilevare sotto il diverso profilo dell’abilitazione all’insegnamento”.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- Il Supremo Consesso amministrativo, confermando la decisione di primo grado, ha ribadito che:

  • il titolo posseduto dall’appellante non ha valore abilitante, in quanto lo stesso è idoneo solo all’accesso generico all’insegnamento e, in particolare, alla terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che consentono le supplenze temporanee e annuali, ma non anche alla seconda fascia di dette graduatorie, per le quali è richiesto in modo esplicito il possesso dell’abilitazione”;
  • alla luce delle vigenti normative solo i diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti, altresì, del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati ex lege abilitati all’insegnamento, mentre ai meri diplomi degli istituti AFAM di cui all’art. 1 della legge n. 508 del 1999 l’ordinamento non riconosce valore abilitante;

dovendo distinguersi tra il valore del diploma cd. “vecchio ordinamento” ai fini dell’accesso all’insegnamento e il valore di tale diploma ai fini dell’abilitazione all’insegnamento.

Sulla scorta di tanto il Collegio ha ritenuto che: l’appellante, pur potendo essere inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, non potesse considerarsi abilitato alla stregua della normativa in vigore, né essere inserito in II fascia, né accedere alla procedura oggetto di causa, che prevede, in forza dell’art. 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017, la necessaria abilitazione all’insegnamento;  l’Amministrazione fosse legittimata ad escludere la valenza abilitante all’insegnamento del titolo in possesso dell’appellante (seppur equiparato dall’art. 1, comma 107, della legge n. 228 del 2012, ai diplomi accademici di II livello).

Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del musicista.

Il testo completo della decisione: Consiglio di Stato, Sez. Sesta, Sentenza n. 1548 del 2020

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