Sul termine per l’impugnazione del contratto di somministrazione
Con Sentenza n. 29753 del 15 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il termine di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale dei contratti di somministrazione è di 60 giorni, non applicandosi a tali rapporti il più ampio termine di 120 giorni previsto per il lavoro a tempo determinato.
IL FATTO- Un lavoratore ricorreva innanzi al Tribunale competente al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice. Quest’ultima si costituiva in giudizio, eccependo che il lavoratore fosse decaduto dalla possibilità di impugnare in via stragiudiziale i contratti di somministrazione nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza dell’ultimo rapporto lavorativo. Nel primo e secondo grado di giudizio il lavoratore risultava soccombente.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei Giudici di prime e seconde cure, ha ritenuto di non poter aderire alle censure mosse dal lavoratore. Invero, se da un lato per i Giudici di legittimità il termine di decadenza si applica anche ai contratti in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore del c.d. collegato lavoro (24 novembre 2010), senza la necessità di una norma che affermi espressamente tale concetto; dall’altro, il termine di decadenza di 120 giorni, previsto dal suddetto collegato lavoro (così come modificato dalla legge n. 92/2012) per i contratti a tempo determinato non è applicabile analogicamente alle cause di impugnazione dei contratti di somministrazione, per le quali vale il termine più breve di 60 giorni, stante anche la diversità degli istituti.
Su tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 29753 del 2019