Sul diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione in caso di cessazione involontaria del rapporto lavorativo
Con la Sentenza n. 28295 del 4 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro il lavoratore vanta il diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione a meno che, all’esito di un contenzioso, non intervenga l’effettiva reintegra del dipendente.
IL FATTO – Un lavoratore, a seguito della sentenza che dichiarava la nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro, stipulava una transazione con il datore con cui quest’ultimo si impegnava a regolarizzare la posizione previdenziale dello stesso e a pagare una somma a titolo di definizione della controversia. Tuttavia, stante l’avvenuta regolarizzazione contributiva per l’intero periodo lavorativo, l’INPS contestava la percezione indebita da parte del lavoratore, nello stesso periodo di tempo, di una cospicua somma a titolo di indennità di disoccupazione.
Il dipendente ricorreva al fine di ottenere l’accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria dell’ente previdenziale e i Giudici di primo e secondo grado accoglievano il ricorso del lavoratore. L’INPS ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE – La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito in primo e secondo grado – dopo aver affermato che l’evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l’involontaria mancanza di lavoro, che può derivare anche dalla cessazione di un rapporto di lavoro per scadenza del termine apposto al contratto – ha rigettato il ricorso.
La Corte, partendo dal presupposto per cui:
- l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso, determina lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione;
- solo a seguito della dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione possono essere chieste in restituzione dall’Istituto Previdenziale, essendone venuti meno i presupposti;
ha concluso affermando che solo l’effettiva reintegrazione del lavoratore, che costituisce una modifica del fatto generatore dello stato di disoccupazione, rende indebita l’erogazione del trattamento.
Sulla basi di tali ragioni, la Corte ha dunque rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, confermando il diritto del lavoratore alla percezione dell’indennità, non essendovi mai stata, a causa dell’intervenuta transazione, un’effettiva reintegra del dipendente.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, n. 28295 del 2019