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Sui criteri di interpretazione del CCNL in presenza di contratti integrativi

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Sui criteri di interpretazione del CCNL in presenza di contratti integrativi

Con Ordinanza n. 30664 del 25 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che, nell’ambito dell’interpretazione dei contratti collettivi, quando sia presente anche una contrattazione integrativa, è decisivo il criterio logistico-sistematico che impone di prendere in considerazione anche le clausole esterne al CCNL stesso.

IL FATTO- Un dipendente di un Istituto di vigilanza ricorreva giudizialmente al fine di ottenere il pagamento delle indennità di trasferta (previste dal CCNL di categoria e dal contratto integrativo regionale del Piemonte). Il Tribunale adito disattendeva la domanda del lavoratore, mentre la Corte d’Appello la accoglieva, ritenendo che dette indennità spettassero in tutte le ipotesi di assegnazione temporanea del dipendente ad una sede diversa, ivi compreso il caso di avvicinamento al luogo di residenza, come quello di specie.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha ritenuto che nell’interpretazione del contratto collettivo, il carattere prioritario dell’elemento letterale non dev’essere inteso in senso assoluto. I Giudici di legittimità hanno infatti ribadito che il richiamo ex art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici allorquando si registri, anche nella chiarezza del testo dell’accordo, un’incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti.  Tale indagine consente, da un lato, di indagare e valorizzare la reale volontà delle parti sociali al fine di conferire concretezza alle comuni finalità cristallizzate nel testo e, dall’altro, di valutare ogni singola disposizione alla luce della complessiva portata dell’accordo raggiunto.

Pertanto, ritenendo che:

  • assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole, anche esterne rispetto al testo del contratto stesso, aventi attinenza alla materia;
  • il contratto integrativo piemontese aveva volutamente previsto una clausola di maggior favore per i dipendenti;

la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta l’indennità di trasferta.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30664 del 2019

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