Lo straordinario rientra nel calcolo del t.f.r.
Con la Sentenza n. 33278 del 10 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che lo straordinario rientra nel calcolo del t.f.r. nel senso che devono essere computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e dunque anche quelle versate a titolo di compenso per lavoro straordinario.
IL FATTO – La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del locale tribunale, aveva condannato un’Amministrazione a rideterminare in favore di alcuni dipendenti quanto dovuto a titolo di t.f.r. computando anche gli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario.
Avverso la sentenza d’appello l’Amministrazione datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione argomentando che i compensi erogati per lavoro straordinario avrebbero dovuto essere considerati ai fini del computo del t.f.r. esclusivamente qualora corrisposti in via continuativa così denotando la volontà delle parti di ampliare l’orario normale di lavoro.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso affermando che «è errata l’impostazione del ricorso per cassazione allorquando con esso si sostiene che, a fronte della continuatività dell’erogazione di determinati emolumenti, si dovrebbero svolgere indagini ulteriori al fine di accertarne la computabilità ai fini del t.f.r.». Ed infatti «limitando l’attenzione alle erogazioni di tipo retributivo, cui certamente si riportano lo straordinario e i premi di produttività, l’art. 2120, co.2, c.c. esprime una regola diversa e tale per cui “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”, sono da considerare “tutte le somme … corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di guanto erogato a titolo di rimborso spese”; la regola è dunque l’onnicomprensività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente e non viceversa». Pertanto lo straordinario rientra nel calcolo del t.f.r..
Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito della Corte cliccando qui