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Sicurezza sul lavoro: quando scatta l’obbligo risarcitorio?

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Sicurezza sul lavoro: quando scatta l’obbligo risarcitorio?

Con Ordinanza n. 20364 del 26 luglio 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha ritenuto che in un caso in cui il lavoratore era stato rapinato ed aggredito fisicamente sul luogo di lavoro, il datore avesse adempiuto ai propri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e, dunque, non fosse responsabile dei danni.

IL FATTO – La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda avanzata da un lavoratore volta ad ottenere il risarcimento del danno derivatogli per non aver il datore di lavoro adottato, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., tutte le cautele atte a scongiurare la rapina di cui era stato vittima e che gli aveva cagionato seri danni alla salute per effetto dell’aggressione fisica subita. In particolare, dopo una ricostruzione della normativa in materia, la Corte riteneva del tutto adeguate le misure adottate da Poste Italiane S.p.a. a tutela dei lavoratori e del patrimonio. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – Dopo essersi soffermata sulla natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione agli obblighi di sicurezza e alle misure di sicurezza esigibili, la Suprema Corte ha affermato che:

  • non si può far discendere automaticamente dal verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate dal datore di lavoro;
  • è necessario accertare che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

Poiché nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto soddisfatto l’adempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore con la presenza di vetri blindati e della doppia porta alternata posti all’ingresso del luogo di lavoro, ritenendo non esigibile in ragione dei costi la vigilanza armata e scarsamente dissuasiva la videosorveglianza,  il Collegio ha rigettato il ricorso del lavoratore.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 20364 del 2019.pdf

 

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