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Scuola: il servizio negli Istituti paritari non è utile ai fini della mobilità territoriale dei docenti

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Scuola: il servizio negli Istituti paritari non è utile ai fini della mobilità territoriale dei docenti

Con Sentenza n. 2717 del 28 aprile 2020 il Supremo Consesso Amministrativo, Sez. Sesta, ha chiarito che ai fini della mobilità non vale il servizio pre-ruolo prestato presso Istituti paritari.

IL FATTO- Una serie di docenti, tutti a tempo indeterminato, impugnavano davanti al TAR competente un ordinanza ministeriale con cui il MIUR disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019, nella parte in cui non consentiva di valutare, ai fini della formazione della graduatoria, il servizio pre-ruolo prestato presso Istituti paritari. Il TAR accoglieva il ricorso. Il MIUR appellava tale sentenza, denunciando l’errore commesso dal Giudice di prime cure nell’affermare che la normativa sulla mobilità, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, sarebbe in contrasto “con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (legge n. 62/2002 e n. 107/2015).

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- Il Consiglio di Stato ha accolto la doglianza del Ministero ritenendo che, come correttamente rilevato dalla parte appellante, nessuna norma o principio consente di riconoscere il servizio pre-ruolo prestato dai docenti presso Istituti paritari ai fini della mobilità. Atteso che l’apposita normativa dettata dalla contrattazione collettiva di settore attribuisce rilevo al solo servizio pre-ruolo utile agli effetti della carriera ex art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, e quindi unicamente a quello svolto in scuole statali (o sino alla loro soppressione ad opera dell’art. 1 bis, del D.L. n. 250/2005, in scuole pareggiate) con esclusione di quello reso in istituti paritari”.

Con le parole del Collegio: Diversamente da quanto opinato dal Giudice di prime cure nessun argomento contrario può ricavarsi dal fatto che la Legge n. 62/2000 abbia espressamente stabilito che: a) “Il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”; b) le scuole paritarie svolgono “un servizio pubblico”; c) il “personale docente (dev’essere) fornito di titolo del titolo di abilitazione”; d) i “contratti individuali di lavoro per (il) personale … insegnante (devono rispettare) i contratti collettivi nazionali di settore”; e) gli istituti paritari sono soggetti a penetranti controlli e rigide prescrizioni (…) il sistema così delineato mira semplicemente a garantire che le scuole paritarie assicurino i medesimi standard qualitativi di quelle statali. Ma ciò non dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritarie, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato. Lo status dei docenti pubblici è regolato dalle norme primarie e dai contratti collettivi di settore, che escludono la valutabilità del servizio svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità. D’altra parte, le norme che prevedono il riconoscimento di servizi pre-ruolo a fini giuridici ed economici devono ritenersi, in quanto attributive di benefici particolari, norme eccezionali e per ciò stesso non applicabili estensivamente o analogicamente”.

Ne consegue che anche l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001, che consente la valutazione dei servizi d’insegnamento prestati nelle scuole paritarie ai fini dell’inserimento nelle graduatorie a esaurimento e dell’aggiornamento del relativo punteggio, deve ritenersi di stretta interpretazione.

Sulla scorta di tanto, il Collegio ha accolto l’appello del MIUR.

Il testo completo della decisione:Consiglio di Stato, Sez. Sesta, Sentenza n. 2717 del 2020

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