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Scuola: sul completamento dell’orario dei docenti a tempo determinato

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Scuola: sul completamento dell’orario dei docenti a tempo determinato

Con Ordinanza la n. 5244 del 26 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nel ribadire i criteri che i dirigenti scolastici devono seguire quando siano chiamati ad attribuire spezzoni di orario inferiori o pari a sei ore settimanali, ha affermato il principio per cui il docente a tempo determinato nominato con spezzone di orario precede i docenti a tempo indeterminato.

IL FATTO- Un docente che aveva svolto sempre incarichi a tempo indeterminato, ormai in pensione, conveniva innanzi al Tribunale competente il Miur per: l’accertamento del diritto all’attribuzione delle ore eccedenti il normale obbligo settimanale per l’anno scolastico 2004/2005; il riconoscimento del risarcimento dei danni derivatogli dalla scorrettezza del comportamento del dirigente scolastico. Il Tribunale di prime cure dichiarava prescritte le domande proposte dal docente e, quindi, rigettava il ricorso. La Corte d’Appello confermava tale decisione.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, avallando quanto già statuito in primo e secondo grado, ha ritenuto l’infondatezza del ricorso.

Ciò in quanto, il docente lamentava di aver diritto all’assegnazione delle ore aggiuntive per il solo fatto di aver manifestato la propria disponibilità anteriormente rispetto all’inizio delle attività didattiche e della formazione dell’orario dei docenti di ruolo per l’annualità scolastica di riferimento.

Il Collegio, sul punto, ha chiarito che:

  • sulla base del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, le ore eccedenti effettivamente disponibili possono residuare solo a conclusione di tutte le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato;
  • per l’anno scolastico di riferimento e per l’attribuzione di tali ore, il docente a tempo determinato nominato con spezzone orario precede i docenti a tempo indeterminato.

Sulla scorta di tale principio, atteso che era stato dimostrato che l’Istituto scolastico non aveva potuto dar corso alla domanda del ricorrente per ragioni organizzative dell’orario di lavoro e per evitare uno stravolgimento dell’assetto orario già predisposto con una conseguente penalizzazione di interessi opposti, la Corte ha rigettato il ricorso del docente.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 5244 del 2020

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