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Lo sciopero è sempre legittimo se non compromette la produttività aziendale

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Lo sciopero è sempre legittimo se non compromette la produttività aziendale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6787/2024, ha ribadito che il conflitto tra capitale e lavoro (a partire dal XVIII secolo oggetto di analisi approfondite ed ancora attuali) giustifica lo sciopero che la Costituzione italiana, per la prima volta nella storia dell’umanità, ha riconosciuto come diritto individuale ad esercizio collettivo finalizzato alla tutela di interessi collettivi anche laddove, come nel caso dello sciopero di natura politica, non strettamente connessi al rapporto di lavoro ma comunque incidenti su di esso.

Il diritto di sciopero non incontra limiti se non quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e quelli discendenti dall’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti (quali, ad esempio, la salute, l’istruzione, la mobilità territoriale etc.).

Pertanto, anche l’interesse imprenditoriale alla libertà dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.)  rappresenta un limite cosiddetto esterno al diritto di sciopero; ne deriva che lo sciopero risulta lecito se provoca un danno alla produzione (che, anzi, di norma è proprio la finalità perseguita), ma assume un carattere illecito laddove comprometta la capacità produttiva dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica oppure comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti mettendo in pericolo l’esistenza stessa dell’impresa con conseguente compromissione anche dell’interesse generale alla preservazione dei livelli occupazionali.

Per leggere la decisione in argomento: Corte di Cassazione, ordinanza n. 6787/2024

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