Legittime le sanzioni disciplinari al lavoratore che sciopera se adottate per garantire servizi pubblici essenziali
Con Sentenza n. 24633 del 2 ottobre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che quando il comportamento del datore di lavoro è conforme alla legge, anche se appparentemente limita la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non è qualificabile come antisindacale.
IL FATTO – Una nota organizzazione sindacale denunciava il comportamento di una società operante nel settore aereo che, sulla scorta delle comunicazioni della Commissione di garanzia per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, aveva in un primo momento diramato un’informativa al personale interessato invitandolo a non partecipare allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale e, successivamente, irrogato la sanzione disciplinare (per assenza ingiustificata) ad alcuni dipendenti che avevano aderito a tale sciopero. In primo e secondo grado veniva dichiarata l’antisindacalità del comportamento datoriale. La società ricorreva per la cassazione della sentenza.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, affermando che, per essere ritenuto antisindacale, il comportamento datoriale deve produrre (o essere oggettivamente idoneo a produrre) la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. Pertanto, nel caso in cui il risultato del comportamento dovesse conformarsi a quello che la legge intende proteggere, la condotta non può qualificarsi come antisindacale anche se, apparentemente, abbia in concreto limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero. Ciò perché in realtà tale condotta rappresenta solo il frutto dell’adempimento di un dovere (imposta da specifica disposizione di legge finalizzata alla tutela di diritti di pari o superiore dignità costituzionale rispetto a quello di sciopero) gravante sul soggetto che la ha posta in essere.
Poiché nel caso di specie la società datrice di lavoro:
- poneva in essere i suddetti comportamenti sulla base delle comunicazioni della Commissione di garanzia per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero erano stati previsti anche quelli di sicurezza aeroportuale, ivi compreso il controllo degli accessi al varco;
la Suprema Corte ha concluso per la legittimità della condotta datoriale.
Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 24633 del 2019