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Il risarcimento del danno da demansionamento non è soggetto a tassazione

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Il risarcimento del danno da demansionamento non è soggetto a tassazione

Con l’ordinanza n. 2472 del 3 febbraio 2021, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sui profili risarcitori connessi al demansionamento o dequalificazione del lavoratore, condotte datoriali che possono generare un danno alla professionalità cosiddetto “non patrimoniale” risarcibile ogni qual volta si verifichi una grave violazione di diritti del lavoratore.

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tali violazioni devono essere accertate in concreto tenendo conto della persistenza del comportamento lesivo, della durata e della reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, dell’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro a prescindere dalla sussistenza o meno della volontà del datore di lavoro di declassare il lavoratore o di svilirne i compiti (vedasi anche Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 24585/2019).

Di conseguenza, il tipo di pregiudizio che in tali ipotesi il lavoratore subisce è ascrivibile al genus del cosiddetto danno emergente (la perdita subita, infatti, ha nesso causale diretto ed immediato con l’inadempimento) e non a quello del lucro cessante a cui vanno invece ricondotte le ipotesi in cui si realizza una mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti.

Pertanto, come specificato dalla Suprema Corte in aderenza a pronunce maggiormente risalenti (v. anche Cass. n. 2549/2011, 29479/2011 e 5108/2019), le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno da demansionamento o dequalificazione professionale non sono da considerare tra i redditi soggetti a tassazione e sono quindi esenti da fiscalità.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 2472/2021

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