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Responsabile penalmente l’azienda che non adotti misure idonee ad evitare l’inquinamento ambientale

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Responsabile penalmente l’azienda che non adotti misure idonee ad evitare l’inquinamento ambientale

Con Sentenza n. 3157 del 27 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha ritenuto che la società risponde ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 allorquando ometta di porre in essere tutte le misure atte a prevenire l’inquinamento ambientale.

IL FATTO- Una nota società appellava la sentenza del Giudice di prime cure che irrogava alla prima una cospicua sanzione amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire l’inquinamento idrico, come riscontrato in diverse date e in occasione di altrettanti campionamenti.  La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. Pertanto, la società ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando la statuizione dei Giudici di secondo grado, ha chiarito, in via preliminare, che:

  • la ratio del d.lgs. n. 231/2001,  è stata quella di introdurre una responsabilità amministrativa della persona giuridica discendente dalla commissione di reati anche solo colposi
  • con particolare riguardo ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, la nozione di interesse o vantaggio dev’essere letta nella prospettiva patrimoniale dell’ente, quale risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza o come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa di prevenzione.

Ad avviso del Supremo Collegio tali principi trovano applicazione anche in tema di reati ambientali, in cui il vantaggio e l’interesse devono essere individuati tanto nel risparmio economico per la società determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari in materia di inquinamento, tanto nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dato luogo, con maggiore economicità complessiva per l’attività produttiva.

Su tali presupposti la Suprema Corte,  ritenendo che il superamento di detti limiti  da parte della società in diverse occasioni configurasse la consapevole scelta aziendale di non provvedere alla predisposizione delle cautele atte ad evitare l’inquinamento, ha rigettato il ricorso dell’impresa.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Penale, Sentenza n. 3157 del 2020

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