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Pubblico impiego: TFR esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro

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Pubblico impiego: TFR esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro

Con la  sentenza n. 2828 del 5 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è occupata della risoluzione del rapporto di lavoro e del connesso diritto al TFR (trattamento di fine rapporto) nell’ambito del pubblico impiego.

Secondo la vigente disciplina (contenuta in seno all’art. 2120 del codice civile) , all’atto della cessazione di rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto di percepire il TFR che rappresenta retribuzione differita  (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 24280/2014 e Corte Costituzionale, Sentenza n. 159/2019).

A seguito della riforma riforma del sistema previdenziale realizzata con la Legge n. 335/1995,  è stata estesa l’applicabilità della disciplina sul TFR a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni che è andata a sostituire le varie previgenti discipline “speciali” che prevedevano e disciplinavano il trattamento di fine servizio in ambito pubblico.

Di conseguenza, anche nel pubblico impiego l’esigibilità del TFR è stata ancorata ai medesimi presupposti sanciti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione dell’iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall’INPS. In maniera analoga a quanto avviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze di datori privati, risulta irrilevante che l’iscrizione al fondo previdenziale permanga in ragione di ulteriori rapporti di lavoro diversi da quello cessato. A rilevare è dunque esclusivamente la cessazione dal servizio, cioè la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, anche se uno successivo all’altro ed anche se prestato alle dipendenze della medesima Pubblica Amministrazione.

Con la sentenza in parola, la Corte ha dunque inteso dare continuità alla descritta linea interpretativa confermando la sentenza di appello gravata dall’INPS  in quanto nella fattispecie di causa il rapporto di lavoro a termine risultava cessato per dimissioni con successiva costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2828/2021

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