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Pubblico impiego: sono dovute differenze retributive per mansioni superiori nel caso di intervenuto rinnovo contrattuale?

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Pubblico impiego: sono dovute differenze retributive per mansioni superiori nel caso di intervenuto rinnovo contrattuale?

Con Sentenza n. 29624 del 14 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che se per il nuovo CCNL le mansioni superiori rientrano nel livello di inquadramento del dipendente pubblico, questi perde il diritto all’aumento di stipendio.

IL FATTO- Un lavoratore, pubblico dipendente, adiva il Tribunale competente al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive avendo svolto delle attività riconducibili ad un superiore livello di inquadramento. Il datore di lavoro spiegava le proprie difese sostenendo che il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione superiore non potesse trovare applicazione per il futuro, a seguito dell’emanazione del nuovo contratto collettivo, che aveva ricompreso le mansioni svolte dal ricorrente tra quelle esigibili dai dipendenti aventi la sua stessa qualifica. Il Tribunale disattendeva le doglianze del lavoratore, mentre in secondo grado la Corte di appello ribaltava la decisione, ritenendo che il diritto acquisito non potesse essere messo in discussione dal fatto che nel corso del rapporto lavorativo fosse stato approvato un nuovo CCNL che, ridisegnando completamente la materia, aveva inserito le mansioni superiori tra quelle esigibili dal dipendente.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, ribaltando ancora una volta quanto stabilito in secondo grado, ha affermato che sebbene nel pubblico impiego non sia ammissibile un inquadramento superiore sulla base dell’esercizio di fatto delle mansioni, non è possibile non tener conto delle modifiche apportate al sistema di ripartizione dei livelli e delle qualifiche. Ad avviso della Corte, infatti, l’equivalenza formale delle mansioni definita dai contratti collettivi può  essere stabilita da questi ultimi anche attraverso la previsione di aree omogenee al cui interno rientrino attività che siano tutte parimenti esigibili. E ciò anche quando, secondo una precedente classificazione, le differenti attività poi ricomprese nelle medesime aree, erano da considerarsi come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo.

Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il dipendente che nel previgente regime aveva svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo e che, poi, aveva proseguito nello svolgimento delle medesime attività nella vigenza della nuova contrattazione – in cui tutte le mansioni richieste rientravano nell’ambito della stessa area –  avesse diritto al solo trattamento proprio di quell’area. 

Alla luce di tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal datore di lavoro.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 29624 del 2019

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