Pubblico impiego: il pagamento rateale e differito del TFR è conforme alla Costituzione
Con la Sentenza n. 159 del 25 giugno 2019, destando più di qualche perplessità, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionali in merito alla la previsione riguardante i soli dipendenti pubblici che dispone il pagamento differito e rateale del trattamento di fine servizio.
IL FATTO – Un dipendente del Ministero della giustizia in pensione per anzianità ricorreva per ottenere il pagamento dell’indennità di buonuscita senza dilazioni e rateizzazioni. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nella parte in cui la norma dispone il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici, ritenendo che:
- per i ‘soli dipendenti in rapporto di pubblico impiego’, senza alcuna giustificazione apprezzabile, si dilatassero i tempi di erogazione del TFR, con evidente disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati;
- il pagamento in ritardo dei TFR, che costituiscono retribuzione differita, si ponesse in contrasto anche con il principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.);
- l’esigenza di contenimento della spesa pubblica dovesse giustificare un intervento temporaneo e legato a una situazione di ‘emergenza contabile’, e non già una misura definitiva, che, in mancanza di ogni meccanismo compensativo, “determina una perdita patrimoniale certa”.
LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE – La Consulta, dopo aver delineato i tratti salienti della disciplina riguardante la liquidazione dei trattamenti di fine servizio ed essersi soffermata sulla peculiarità del regime applicabile in tale materia al settore pubblico, in considerazione della preminente esigenza di ordinata e trasparente programmazione nell’impiego delle limitate risorse disponibili, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate.
Con particolare riguardo al caso di specie il Collegio, non rilevando l’irragionevolezza dei termini relativi alla liquidazione che avrebbero pregiudicato il diritto del dipendente pubblico di percepire una retribuzione differita proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ha concluso ritenendo che il regime di pagamento differito, analizzato nel peculiare contesto di riferimento, nelle finalità e nell’insieme delle previsioni che caratterizzano la relativa disciplina, non risultava complessivamente sperequato. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso.
Testo completo della decisione: Corte Costituzionale, Sentenza n. 159 del 2019