Pubblico impiego: in caso di mobilità volontaria l’ad personam è riassorbibile
Con Ordinanza n. 15371 del 6 giugno 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che l’assorbimento del migliore trattamento opera anche con riferimento all’assegno ad personam corrisposto ai dipendenti trasferiti da una ad altra Pubblica Amministrazione.
IL FATTO – Una dipendente del Ministero dell’Istruzione (MIUR), immessa nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri (MAE) con l’attribuzione di un assegno a copertura del trattamento economico più elevato percepito presso l’Amministrazione di provenienza, ricorreva innanzi al Tribunale del lavoro per contestare la ritenuta riassorbibilità dell’assegno ad personam e il mancato computo in esso della retribuzione personale docente. Il Tribunale di primo grado e, successivamente, la Corte di appello dichiaravano non riassorbibile l’assegno. Il MAE ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE CIVILE – La Suprema Corte ha accolto solo il quarto motivo di ricorso, con cui il Ministero censurava la decisione della Corte di appello nella parte in cui quest’ultima dichiarava non riassorbibile l’assegno spettante alla dipendente.
Dopo aver ribadito che in caso di passaggio di personale da un’Amministrazione all’altra ‘il mantenimento del trattamento economico del dipendente prima del trasferimento’ opera nell’ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento’, la Suprema Corte ha chiarito che:
- l’assorbimento del migliore trattamento opera anche con riferimento all’assegno ad personam corrisposto ai dipendenti del Miur transitati al MAE;
- la regola della non riassorbibilità si applica esclusivamente ai passaggi di carriera e non anche al trasferimento da un’Amministrazione all’altra, poiché i primi presuppongono un provvedimento di trasferimento, mentre il secondo è riconducibile all’istituto della cessione del contratto (artt. 1406 ss. c.c.).
La Corte ha dunque accolto il ricorso, ordinando al Giudice del rinvio di provvedere a quantificare l’assegno ad personam e le eventuali differenze retributive, includendovi la retribuzione professionale docenti e via via detraendo dall’importo dell’assegno dovuto al momento del primo inquadramento gli eventuali miglioramenti del trattamento economico complessivo della lavoratrice.
Testo completo della sentenza: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15371 del 2019