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Pubblico impiego: la mancata notifica della riattivazione del procedimento disciplinare non produce effetti decadenziali

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Pubblico impiego: la mancata notifica della riattivazione del procedimento disciplinare non produce effetti decadenziali

Con la Sentenza n.15464 del 6 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini del rispetto del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare fa fede la data in cui viene assunto il provvedimento e non quella di successiva notifica.

 IL FATTO – La Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva rigettato la domanda di un dipendente pubblico volta ad ottenere l’annullamento del licenziamento intimatogli a seguito di riattivazione del procedimento disciplinare già sospeso in attesa della definizione del giudizio penale a suo carico. Ciò poiché, secondo il giudice del gravame, ai fini del rispetto del termine (60 giorni dalla comunicazione della sentenza che ho definito il procedimento penale) imposto per la riattivazione del procedimento disciplinare rileva esclusivamente l’adozione del provvedimento (di riattivazione) e non anche la notifica al diretto interessato.

Avverso la sentenza d’appello, il dipendente pubblico ha proposto ricorso per Cassazione.

 LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione, a seguito di scrupoloso esame degli orientamenti giurisprudenziali e della normativa in materia, ha confermato la sentenza d’appello: «in ambito di riattivazione del procedimento disciplinare, tenuto conto della funzione che l’atto realizza, ai fini del rispetto del termine occorre avere riguardo alla data di adozione dello stesso. Detti principi, infatti, costituiscono applicazione della regola più generale secondo la quale “la decadenza è impedita dal compimento di un atto tipico entro un termine determinato: se l’atto ha carattere recettizio, la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva, esclusivamente, ai fini della produzione degli effetti tipici dell’atto, a meno che essa non sia prevista, nella fonte che contempla la decadenza (legale, o negoziale, o provvedimentale), come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva».

Nel silenzio della disciplina legale, l’analisi della disciplina contrattuale non consente di rinvenire alcuna disposizione pattizia «che preveda che la riattivazione del procedimento sia anche portata a conoscenza dell’interessato entro un termine di decadenza, per cui l’effetto impeditivo si produce con la formazione dell’atto che dà nuovo impulso alla azione disciplinare, a prescindere dalla sua successiva comunicazione».

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.15464 del 2021

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