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Pubblico impiego: lo svolgimento di attività incompatibili legittima il licenziamento del dipendente

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Pubblico impiego: lo svolgimento di attività incompatibili legittima il licenziamento del dipendente

Con Sentenza n. 21163 del 7 agosto 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che il dipendente pubblico che durante i periodi di assenza dall’ufficio per malattia svolga, senza la necessaria autorizzazione, attività di imprenditore agricolo, può essere legittimamente licenziato, ponendo in essere un comportamento nocivo degli interessi e dell’immagine della Pubblica Amministrazione.

IL FATTO – A seguito di un’ispezione condotta dal datore di lavoro, ad un dipendente dell’INPS veniva contestato di aver esercitato attività di imprenditore agricolo – attività incompatibile la qualità di pubblico dipendente – senza la necessaria autorizzazione; di avere svolto attività di lavoro durante i periodi di assenza dall’ufficio per malattia e di avere posto in essere comportamenti nocivi degli interessi e dell’immagine della pubblica amministrazione. Il lavoratore impugnava il licenziamento e il Tribunale competente accoglieva il ricorso. La decisione veniva poi riformata in secondo grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorreva, dunque, il dipendente dell’INPS.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, dopo essersi soffermata sul tenore della condotta contestata al lavoratore, ha affermato che:

  • la sanzione risolutiva appariva proporzionata all’addebito in considerazione dell’elemento soggettivo che aveva ispirato la condotta del lavoratore, il quale aveva scelto consapevolmente di non comunicare i dati relativi all’attività imprenditoriale svolta, così impedendo alla Pubblica Amministrazione di valutarne le modalità di svolgimento e l’eventuale interferenza con l’ordinaria attività di ufficio;
  • la gravità della condotta era desumibile anche dal “disvalore ambientale” dell’inadempimento, poiché l’attività era stata espletata nell’ambito delle attività proprie delle mansioni cui era addetto il lavoratore (servizi previdenziali in agricoltura);
  • la condotta di informare di tale attività i propri responsabili in via informale non era sostitutiva della autorizzazione scritta necessaria da parte degli organi competenti per il compimento dell’attività di imprenditore agricolo.

Per tali ragioni, dunque, la Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 21163 del 2019

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