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Pubblico impiego: legittimo stabilizzare i precari senza indire un concorso aperto a candidati esterni

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Pubblico impiego: legittimo stabilizzare i precari senza indire un concorso aperto a candidati esterni

Con la sentenza n. 7070 del 18 ottobre 2019 il Consiglio di Stato, Sez. III, ha chiarito che la P.A. che intenda colmare le proprie scoperture di organico tramite procedure di c.d. stabilizzazione del personale precario, può ricorrere a tale possibilità motivando con esigenze di interesse pubblico.

IL FATTO – Alcuni dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità, assunti a tempo indeterminato ed inquadrati come tecnologi di terzo livello, ricorrevano innanzi al Tar competente chiedendo l’annullamento della procedura bandita dall’Amministrazione e riservata al solo personale precario (“stabilizzazione”) e la conseguente indizione di una nuova procedura selettiva (per il livello di primo tecnologo a tempo indeterminato) che prevedesse la possibilità di partecipazione aperta (oltre che ai dipendenti precari a tempo determinato già inquadrati nella medesima qualifica) a tutti i dipendenti a tempo indeterminato con qualifica inferiore a quella messa a concorso. Il Collegio respingeva il ricorso e i dipendenti pubblici appellavano la sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

LA DECISIONE DEL SUPREMO CONSESSO – Il Consiglio di Stato, dopo essersi soffermato sulla possibilità per la P.A. di esercitare il proprio potere discrezionale in merito alla “stabilizzazione” del proprio personale precario, senza dunque ricorrere ad un concorso aperto anche a concorrenti esterni, ha affermato che tale possibilità dev’essere ragionevole e funzionale al principio di buon andamento: dunque, motivata da peculiari esigenze di interesse pubblico.

Nello specifico, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che tale procedura vanta essa stessa natura concorsuale e che, affinché la stessa sia legittima, debbano ricorrere le seguenti condizioni:

  1. devono essere stabilite preventivamente le condizioni per l’esercizio del potere di assunzione;
  2. la costituzione del rapporto a tempo indeterminato dev’essere subordinata all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’Amministrazione;
  3. devono essere previste procedure di verifica dell’attività svolta;
  4. i soggetti da assumere devono aver maturato tale esperienza all’interno della Pubblica Amministrazione e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni (cfr. Corte cost. n. 215 del 2009);
  5. la deroga al predetto principio dev’essere contenuta entro limiti tali da non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini al pubblico impiego (cfr. Corte cost. n. 108 del 2011).

Ritenendo che nel caso di specie l’Amministrazione avesse ben motivato la propria scelta, il Supremo Consesso Amministrativo ha rigettato il ricorso dei suddetti dipendenti, confermando la sentenza di primo grado.

Il testo completo della decisione: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7070 del 2019

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