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Pubblico impiego, incarichi extralavorativi non autorizzati: è del giudice ordinario (e non di quello contabile) la giurisdizione sulla restituzione delle somme

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Pubblico impiego, incarichi extralavorativi non autorizzati: è del giudice ordinario (e non di quello contabile) la giurisdizione sulla restituzione delle somme

Con Sentenza n. 21692 del 26 agosto 2019 la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha confermato che la Pubblica Amministrazione (P.A.) che intenda ottenere dal proprio dipendente la restituzione dei corrispettivi da questi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato deve essere rivolta al Giudice ordinario.

IL FATTO – Il Direttore Generale di un Ufficio Scolastico Regionale ingiungeva ad un insegnante il pagamento di una elevata somma di denaro, poiché il docente aveva percepito il cospicuo importo in conseguenza di attività extra-istituzionale svolta senza autorizzazione. L’insegnante impugnava l’ordinanza-ingiunzione innanzi alla Corte di Conti, che dichiarava la carenza di potere dell’Amministrazione ad emettere il provvedimento, annullandolo.  La sentenza, tuttavia, veniva riformata in sede di appello poiché la Corte di Conti riteneva che si vertesse in un’ipotesi di recupero del credito da parte della Pubblica Amministrazione, in qualità di datrice di lavoro, che prescindeva dall’accertamento della responsabilità amministrativa del dipendente: ipotesi che, ad avviso della Corte, ricadeva sotto la giurisdizione del Giudice ordinario. Avverso il provvedimento di secondo grado ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale per la dichiarazione della giurisdizione contabile.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – Anche la Corte di Cassazione, dopo essersi soffermata sull’obbligo di versamento, che consiste in una particolare sanzione volta a rafforzare la fedeltà del dipendente pubblico, ha confermato nel caso in esame la giurisdizione del Giudice ordinario. La Suprema Corte ha affermato, infatti, che la giurisdizione sulla domanda della Pubblica Amministrazione volta ad ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato è da riconoscersi in capo al Giudice ordinario. In altre parole, l’Amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l’adempimento dell’obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei conti, che deve esserne notiziata soltanto quando si prospetti l’esistenza di un danno erariale.

Partendo dal presupposto per il quale ‘la prestazione resa dal pubblico dipendente a favore di terzi non necessariamente implica un danno per l’Amministrazione (ben potendo il pubblico dipendente aver correttamente adempiuto tutti gli altri obblighi lavorativi malgrado lo svolgimento di altra attività non autorizzata)’, la Cassazione ha infatti chiarito che:

  • quando ad agire per il recupero dei compensi erogati al dipendente pubblico per incarichi espletati in assenza di autorizzazione sia la P.A., la domanda va proposta innanzi al Giudice ordinario;
  • diversamente, quando l’azione sia promossa dal Procuratore contabile sussiste la giurisdizione della Corte dei conti poiché in tal caso la domanda, promossa nei confronti di soggetto legato da un rapporto d’impiego o di servizio con la P.A., trova giustificazione nella violazione del dovere di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-lavorativi e del conseguente obbligo di riversare all’Amministrazione i compensi per essi ricevuti.

Su tali premesse la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 21692 del 2019

 

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