Pubblico impiego: la differenza di retribuzione fra dipendenti non viola il principio di parità di trattamento
Con la Sentenza n. 10858 dell’8 giugno 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ha affermato che la differenza di trattamento retributivo fra dipendenti non implica necessariamente la violazione del principio di parità di trattamento.
IL FATTO – La Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) avverso la sentenza emessa dal competente Tribunale, aveva respinto le domande proposte da alcuni dipendenti finalizzate ad ottenere l’equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello attribuito agli ispettori generali del c.d. ruolo ad esaurimento.
LA DECISIONE DELLA CORTE – Nel delibare la questione, la Suprema Corte di Cassazione ha rimarcato che «il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative(…)». Pertanto «(…)il principio espresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 secondo il quale le Amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative».
Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso interposto dai dipendenti del Mise ritenendo che la sentenza impugnata fosse del tutto conforme al richiamato orientamento giurisprudenziale poiché il Giudice d’Appello aveva «escluso che la differenza di trattamento retributivo del personale del ruolo ad esaurimento rispetto al personale dell’Area C3 [comportasse] violazione del principio di parità di trattamento tra pubblici dipendenti, proprio in relazione alle argomentazioni in precedenza evidenziate circa la natura “speciale” della disciplina relativa allo stesso personale del ruolo ad esaurimento nonché all’ambito di applicazione del principio di parità trattamento, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45».
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 10858 del 2020