Pubblico impiego, contratto a termine: in caso di abuso è dovuto il risarcimento del danno anche se il lavoratore viene assunto in ruolo
Con Sentenza n.14815 del 27 maggio 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine».
IL FATTO – La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del locale tribunale, aveva rigettato la domanda avanzata da un dipendente del Comune di Bologna ai fini del risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine poiché l’avvenuta stabilizzazione (con assunzione a tempo indeterminato in seguito a procedura di reclutamento agevolata) rappresentava già un risarcimento del danno in forma specifica.
Avverso la decisione d’appello il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione censurandola nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno dal momento che la sua assunzione a tempo indeterminato era discesa dal superamento di concorso non riservato ai lavoratori precari già in forza all’Amministrazione; non si sarebbe trattato, dunque, di una procedura di stabilizzazione specificamente concepita per porre fine all’abusivo ricorso a contratti a termine.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore operando un’attenta ed approfondita ricognizione della giurisprudenza elaborata in precedenza.
In primo luogo, è stata richiamata una pronuncia con cui era stata attribuita efficacia “sanante” alla stabilizzazione di alcuni docenti precari della scuola attuata per il tramite di un piano straordinario di assunzioni . La idoneità a cancellare le conseguenze dell’abuso – ha ricordato la Corte – è stata ritenuta sussistere «tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego». Viceversa, la astratta “chance” di stabilizzazione – da ravvisarsi nei casi in cui l’assunzione in ruolo non è certa ovvero non è conseguibile in tempi ragionevolmente brevi- non costituisce misura idonea a cancellare le conseguenze della violazione sicché in tal caso dovrà essere riconosciuto il risarcimento del danno (per equivalente). Inoltre, l’efficacia sanante presuppone una stretta correlazione fra abuso del ricorso al contratto a termine e la procedura di stabilizzazione «sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro – […] sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione […]». Risulta dunque necessario che l’assunzione in ruolo sia determinata dalla (e quindi sia conseguenza diretta e immediata della) successione dei contratti a termine e non meramente “agevolata” dalla stessa. Detta connessione – continua la Corte – mentre sussiste nel caso in cui la stabilizzazione avvenga per il tramite di «procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione» è del tutto assente sia ove l’assunzione consegua ad una procedura di tipo concorsuale essendo in tal caso «l’effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente» sia ove l’amministrazione bandisca concorsi riservati ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine ma del tutto svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell’abusiva successione di detti contratti.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.14815 del 2021