Sedi

00195 Roma – Via Buccari, 3

Contatti

Pubblico impiego: l’attività lavorativa preruolo svolta presso scuole paritarie non è computabile nell’anzianità di servizio

  /  Giurisprudenza   /  Pubblico impiego: l’attività lavorativa preruolo svolta presso scuole paritarie non è computabile nell’anzianità di servizio

Pubblico impiego: l’attività lavorativa preruolo svolta presso scuole paritarie non è computabile nell’anzianità di servizio

Con la recente ordinanza n. 25226 del 10 novembre 2020, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla computabilità, ai fini del calcolo dell’anzianità, del servizio preruolo svolto presso scuole paritarie dal docente di scuola pubblica.

La Corte territoriale d’Appello aveva respinto il ricorso azionato da alcuni insegnanti di una scuola statale secondaria superiore nei confronti del MIUR con cui era stato domandato il riconoscimento, ai fini del computo dell’anzianità di servizio, dell’attività svolta presso scuole paritarie nel periodo antecedente l’immissione in ruolo alle dipendenze del suddetto Dicastero. Ed infatti, secondo il giudice d’appello, all’insegnamento presso scuole paritarie non potrebbe applicarsi l’art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 in quanto riferibile ad una differente fattispecie (servizio preruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati).

La questione è approdata in Corte di Cassazione che, nel rigettare il gravame, ha ribadito il principio di diritto secondo cui «ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali» (vedasi anche Cass. n. 32386/2019, Cass. n. 33137/2019 e Cass. n. 33134/2019).

In particolare, gli Ermellini hanno precisato che il legislatore sebbene abbia voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equivalente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, non ha tuttavia inteso equiparare il rapporto di lavoro intercorrente fra il docente e la scuola paritaria con quello instaurato alle dipendenze della pubblica amministrazione scolastica in quanto le diverse modalità di reclutamento rendono evidente la non omogeneità delle due fattistecie.

Pertanto, il richiamo al principio di non discriminazione ed alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE secondo cui «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» è stato ritenuto privo di pregio giacché la comparabilità va esclusa nel caso in cui vengano in rilievo rapporti di lavoro che si svolgano alle dipendenze di datori diversi e che siano assoggettati ad una disciplina diversa quanto all’instaurazione ed alla gestione.

css.php