Pubblico impiego: va riconosciuta l’anzianità di servizio maturata con contratto a termine
Con la Sentenza n. 35668 del 19 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che i dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro sia stato oggetto di c.d. “stabilizzazione” hanno diritto, ai fini della progressione stipendiale, a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro purché le funzioni svolte siano identiche a quelle esercitate in precedenza .
IL FATTO – La Corte d’Appello di Genova, in conformità alla statuizione del locale tribunale, aveva rigettato la domanda di una dipendente volta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità maturata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo determinato, e dunque prima della trasformazione a tempo indeterminato avvenuta con apposita procedura di stabilizzazione. Avverso la sentenza d’appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ribadito che in caso di stabilizzazione del lavoratore i periodi di lavoro a tempo determinato devono essere computati ai fini del calcolo dell’anzianità. Ed infatti «questa Corte si è già pronunciata sulla questione del riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della L. n. 296 del 2006, ed ha affermato che in tal caso al lavoratore “deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo”».
D’altronde, tale principio di diritto è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, chiamata ad interpretare la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70CE, aveva esplicitato che «le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva».
Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito della Corte cliccando qui
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