Alla Pubblica Amministrazione non è impedito stipulare contratti di lavoro regolati dalla disciplina privatistica
Con la Sentenza n. 4197 del 19 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego è possibile stipulare con le pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro regolati dalla disciplina privatistica e non dalla normativa generale, da ultimo contenuta nel D. Lgs. n. 165 del 2001, laddove vi sia una norma che lo preveda.
IL FATTO- Un lavoratore, dopo essere stato licenziato per sopraggiunti limiti di età dall’Ente presso cui aveva svolto portierato, ricorreva giudizialmente innanzi al Tribunale competente al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a proseguire il rapporto per un biennio successivo alla data di raggiungimento dell’età pensionabile. Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello respingeva la predetta domanda, sul presupposto che il diritto reclamato riguardasse solo i contratti di pubblico impiego, all’interno dei quali non rientrava quello in esame, regolato dal CCNL di diritto privato.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:
- anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, non risulta impedita la stipula di contratti di lavoro con la Pubblica Amministrazione regolati dalla sola disciplina privatistica;
- l’applicazione della disciplina privatistica è possibile solo quando il rapporto lavorativo afferisca a casi marginali ed anomali e venga instaurato per ragioni che non possono essere ricondotte a finalità istituzionali specifiche dell’ente datore;
- è possibile l’evoluzione di un rapporto instaurato nelle forme privatistiche in un rapporto tipico di pubblico impiego privatizzato, a condizione però che ciò sia espressamente disposto da una norma di legge, in forza della quale non sia necessario il superamento di un apposito concorso.
Sulla scorta di tanto, atteso che in forza di alcuni interventi normativi i contratti di portierato erano divenuti rapporti di pubblico impiego privatizzato, la Corte ha accolto il ricorso del lavoratore.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 4197 del 2020