Sugli oneri che incombono sul datore di lavoro se il lavoratore diventa inabile
Con Sentenza n. 2843 del 24 dicembre 2019, il Tribunale di Milano ha affermato che nel caso in cui un dipendente divenga inabile a causa di una malattia di lunga durata, il datore ha l’onere di adottare una serie di provvedimenti che garantiscano e preservino il diritto di questi allo svolgimento della prestazione.
IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, il licenziamento che gli era stato irrogato per impossibilità sopravvenuta atteso che, a causa di un’ ipertensione arteriosa, era stato dichiarato definitivamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni per cui il medesimo era stato assunto.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE- Il Tribunale di Milano ha affermato in via preliminare che deve considerarsi disabile, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ogni lavoratore che presenti una malattia di lunga durata tale da incidere negativamente sulla sua vita professionale.
Ad avviso del Tribunale, nell’ipotesi in cui un dipendente si trovi in tale condizione, il datore ha l’obbligo di adottare provvedimenti di natura organizzativa al fine di mutare il contesto lavorativo in funzione delle esigenze del prestatore disabile, ed in particolare deve:
- individuare soluzioni d’impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del dipendente, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale di appartenenza;
- utilizzarlo temporaneamente in una figura dello stesso livello o di livello inferiore per cui abbia conservato l’idoneità o sia stato successivamente riconosciuto idoneo;
- consentire al lavoratore di acquisire le abilitazioni e le conoscenze tecnico-professionali necessarie per una sua proficua utilizzazione.
Atteso che, nel caso di specie l’azienda non aveva posto in essere alcuna di tali attività, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso del lavoratore, dichiara nullo il licenziamento irrogatogli, con conseguente diritto alla reintegra.
Il testo completo della decisione:Tribunale Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2843 del 2019