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Sugli obblighi contributivi nel caso di lavoratori distaccati da impresa straniera

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Sugli obblighi contributivi nel caso di lavoratori distaccati da impresa straniera

Con Sentenza n. 4625 del 21 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ha affermato che la società italiana che utilizzi lavoratori distaccati presso di essa da parte di un’impresa straniera è obbligata ad adempiere all’obbligo contributivo in favore degli stessi solo laddove la prestazione presenti i caratteri della stabilità e dell’esclusività.

IL FATTO- Una società proponeva opposizione giudiziale, innanzi al Tribunale competente, avverso la cartella con cui le era stato ingiunto di provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale straniero, dipendente di un’impresa di nazionalità rumena, con cui la stessa aveva stipulato un contratto d’appalto. Il Tribunale rigettava la domanda del datore, mentre la Corte d’Appello riformava la pronuncia di prime cure. L’Istituto previdenziale ricorreva, dunque, in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato:

  • preliminarmente, che il principio della territorialità dell’obbligo contributivo, adottato anche dalla legislazione UE, stabilisce che il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro, dal punto di vista previdenziale, è soggetto alla legislazione di tale Paese anche se risieda nel territorio di un altro Stato membro ovvero se l’impresa da cui dipende abbia la propria sede nel territorio di una diversa nazione europea;
  • tale principio è generalmente valido anche per ciò che concerne i lavoratori extracomunitari dipendenti di un’impresa estera, distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata società italiana.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, l’obbligo contributivo della società italiana sussiste solo nel caso in cui i prestatori stranieri svolgano effettivamente attività lavorativa alle sue dipendenze in maniera stabile ed esclusiva.

Ritenendo insussistente tale requisito nel caso di specie, la Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso presentato dall’Istituto previdenziale.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 4625 del 2020

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